Divieto di oneri ulteriori per le reti di comunicazione elettronica (TAR Toscana n. 639 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pubbliche amministrazioni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge statale. Il divieto opera anche rispetto a pretese patrimoniali fondate su fonti regionali, su atti di pianificazione o su titoli convenzionali, dovendosi escludere ogni onere finanziario, reale o contributo comunque denominato. La disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche, di natura derogatoria, risponde a un principio di tutela della concorrenza e di parità di trattamento, volto a evitare disparità territoriali tra operatori. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che subordina il rilascio del titolo abilitativo al previo pagamento di siffatti oneri.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice di telecomunicazioni, avevapresentato una SCIA per l’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente insistente su area ricadente nel perimetro di un parco regionale. L’Ente Parco comunicava l’esito positivo condizionato, subordinando l’istanza al pagamento di oneri convenzionali pari al 2,5% del costo di costruzione, quantificati in complessivi € 746,78 con separata determinazione dirigenziale.

La società corrispondeva l’importo con espresso atto di riserva di ripetizione, senza prestare acquiescenza, e otteneva il nulla osta ambientale. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli atti nella parte in cui pretendevano il versamento degli oneri, deducendo la violazione della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche. Si costituivano il Comune e l’Ente Parco; la Regione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’esame alla sola questione del previo versamento degli oneri cui l’Ente aveva subordinato il rilascio del nulla osta. Il ricorso è accolto per l’assorbente censura concernente la violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente al momento dell’adozione degli atti.

Il Giudice richiama il comma 1 della disposizione, che vieta alle amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre oneri o canoni non stabiliti per legge, e il comma 2, che ammette soltanto le prestazioni tassativamente elencate. Sottolinea poi come l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, di interpretazione autentica, abbia chiarito che gli operatori possono essere soggetti unicamente alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti, e come la modifica introdotta dall’art. 8-bis del d.l. n. 135/2018 abbia escluso ogni altro onere comunque denominato.

Su tale assetto il Collegio richiama il precedente del Cons. Stato, sez. VI, n. 3467 del 2020, che ha esteso il divieto agli oneri di fonte convenzionale, e la giurisprudenza amministrativa che ha qualificato la disciplina come espressione di un principio di tutela della concorrenza e di parità di trattamento. Viene valorizzato anche il coordinamento con l’art. 231, comma 3, cod. strada, che richiama il capo V del titolo II del codice delle comunicazioni, escludendo l’applicazione delle disposizioni sugli oneri per il concessionario.

Quanto alla difesa dell’Ente, secondo cui il contributo troverebbe fondamento nella normativa regionale istitutiva del parco e nella relativa pianificazione, il Tribunale replica che il richiamo alla legge contenuto nella norma statale va inteso come riferimento alla sola legge statale, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 272 del 2010 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 2335 del 2016. Nella legge regionale richiamata, peraltro, manca una specifica previsione che consenta di introdurre tali oneri.

Gli atti sono pertanto annullati limitatamente alla parte in cui contengono la richiesta di pagamento degli oneri convenzionali, con conseguente obbligo dell’Ente di rimborsare quanto corrisposto. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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