Spese di lite e soccombenza virtuale nel giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto (TAR Abruzzo n. 473 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere determina l’improcedibilità del ricorso e preclude una pronuncia sul merito della pretesa. Tale esito non impedisce tuttavia al giudice amministrativo di effettuare una sommaria delibazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il giudice valuta quindi la fondatezza dei motivi per stabilire quale parte avrebbe dovuto soccombere ove la causa fosse stata decisa. La condanna alle spese segue la regola della soccombenza, salvo compensazione in presenza di ragioni che la giustifichino, come la mancata attività difensiva in senso sostanziale della parte pubblica. Nessuna spesa è dovuta nei confronti delle parti estranee alla fattispecie, nei cui confronti il ricorso è stato notificato.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia, ha impugnato il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di accertamento di conformità presentata al Comune per la collocazione di un armadio di distribuzione telefonica a ridosso di un immobile del centro storico. Unitamente al silenzio, la società ha impugnato l’atto comunale del 30 dicembre 2019 con cui è stata comunicata la posizione dell’amministrazione.
Nel corso del giudizio si sono costituiti il Comune e il Ministero competente; la Regione e la Provincia non si sono costituite. Con atto del 2 agosto 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, invocandone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune, preso atto della delocalizzazione dell’armadio, ha chiesto la condanna della società alla rifusione delle spese. All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la difesa comunale ha insistito per la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare la sopravvenuta carenza dell’interesse della parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile. La definizione in rito non esaurisce però la decisione: il giudice afferma di poter procedere a una sommaria delibazione del merito della pretesa, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Il thema decidendum si sposta quindi dalla legittimità degli atti alla valutazione prognostica dell’esito della controversia.
Nel merito, i motivi di ricorso — incentrati sulla non abusività dell’intervento e sul potenziale pregiudizio all’erogazione del servizio di telefonia — sono ritenuti infondati. Il Collegio richiama la nota del Sindaco prot. n. 116080 del 29 novembre 2018, che individua nel punto 2.3.6 dell’allegato A alla deliberazione consiliare n. 23 del 9 febbraio 2012 la disciplina integrativa del regolamento edilizio dettata per gli interventi nei centri storici. Tale prescrizione, non specificamente censurata, stabilisce cautele volte a preservare il decoro del centro storico interessato dalla ricostruzione post sisma e non concerne gli edifici già sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Su questa base il Comune, d’intesa con la Soprintendenza, ha adottato una serie di prescrizioni per il collocamento degli impianti tecnologici e ha invitato le maggiori società di distribuzione a conformarvisi. Il Collegio qualifica l’opera come non provvisoria, essendo l’armadio collocato a ridosso di un edificio di pregio, ancorato al suolo pubblico mediante base di cemento e situato in una zona a tutela rafforzata. Ne deriva l’abusività della collocazione e la legittimità del diniego implicito impugnato.
Il Collegio osserva inoltre che l’armadio è stato successivamente ricollocato sul lato opposto della strada, previa autorizzazione con prescrizioni della Soprintendenza, senza che l’erogazione del servizio universale abbia subito i pregiudizi prospettati. La soccombenza virtuale della ricorrente giustifica la condanna alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. Le spese sono invece compensate con il Ministero della cultura, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva in senso sostanziale. Nessuna spesa è dovuta alla Provincia e alla Regione, estranee alla fattispecie.
Nota della Redazione
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