Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 642 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta docente è fondato quando l’Amministrazione abbia eseguito il titolo solo per le spese di giudizio e non abbia dato prova della materiale percezione dell’utilità da parte del ricorrente. La sola corresponsione delle spese processuali, attribuite al procuratore antistatario, non integra esecuzione dell’obbligo di fare accertato in sentenza. Non sussiste alcun ostacolo normativo all’esecuzione, essendo decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, a fronte dell’incompleta attività esecutiva, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 21 del 2023, l’accertamento del diritto a ricevere la Carta docente per tre anni scolastici, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il relativo importo annuale, oltre alle spese di giudizio.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’Amministrazione solo per la voce relativa alle spese, attribuite ai procuratori antistatari. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando lo stato di esecuzione del titolo giudiziale. La questione giuridica centrale riguardava la sufficienza dell’adempimento parziale, riferito alle sole spese processuali, ai fini della soddisfazione dell’obbligo accertato in sentenza.
Il TAR ha escluso che il pagamento delle spese possa ritenersi satisfattivo: non risulta dimostrata in giudizio la materiale percezione, da parte della ricorrente, di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. L’Amministrazione, quindi, non ha fornito prova dell’avvenuta erogazione dell’utilità sostanziale riconosciuta dalla sentenza.
Il Collegio ha poi verificato l’assenza di impedimenti normativi all’esecuzione. Le somme non incontrano ostacolo, essendo stati notificati i titoli esecutivi all’organo competente alla liquidazione e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, nel testo richiamato dal provvedimento.
Accertata l’incompleta conclusione dell’attività esecutiva, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Il TAR ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Livorno, o un suo sostituto, con termine di 60 giorni per i successivi adempimenti, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero soccombente e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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