Carta docente: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1042 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, mediante l’adozione del provvedimento dovuto. In caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta con successivo termine per provvedere in sostituzione. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dall’esecuzione o dall’insediamento del commissario. Nel rito dell’ottemperanza l’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione consente l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente e la ricorrente, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 19.2.2024, n. 72, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico. La sentenza aveva quantificato le provviste in favore di ciascuno in relazione alle annualità maturate, oltre rivalutazione monetaria o interessi al saggio legale dalla data di inizio del servizio in ciascun anno di riferimento al saldo.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la pretesa. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, sulla base di due rilievi essenziali. Il primo è l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Il secondo è l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Su tali presupposti il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’ottemperanza deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni all’esecuzione della sentenza.

Il Collegio accoglie inoltre la richiesta di parte di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ricorrendo ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione da parte della stessa oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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