Sanatoria paesaggistica preclusa da aumento di volume e superficie (TAR Lombardia n. 7 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 146, comma 3, e 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, è consentito soltanto per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità o di natura accessoria, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica. La reiezione dell’istanza assume pertanto carattere vincolato, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione del Comune di tipo urbanistico-edilizio. L’eventuale parere favorevole della Commissione paesaggistica o della Soprintendenza, formatosi per silentium, constituisce attività inutilmente svolta e non fa venir meno il potere-dovere del Comune di respingere la richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 142 e 136 del d.lgs. n. 42/2004, presentava al Comune istanza di accertamento di compatibilità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti in ampliamenti al piano seminterrato e ai piani primo e secondo, diversa conformazione della scala esterna e diversa posizione delle aperture.
La Commissione comunale per il paesaggio esprimeva parere favorevole; la Soprintendenza non si pronunciava nel termine di novanta giorni. Il Comune, dopo il preavviso di rigetto, negava definitivamente l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà rispetto al parere favorevole e omessa valutazione della cd. fiscalizzazione dell’abuso e dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il TAR, riuniti i due motivi per connessione, li ha dichiarati infondati. Il Collegio ha preliminarmente accertato che le opere abusive hanno comportato il rilevante aumento di superficie e volume dell’edificio, deviando in maniera sostanziale dal titolo edilizio originario e creando un manufatto integralmente diverso per volumetria e conformazione.
Su questa premessa il Tribunale ha applicato l’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, che consente il titolo postumo soltanto per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento dei volumi legittimamente realizzati. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di incrementi di cubatura, la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato, risultando ininfluente ogni ulteriore valutazione edilizia o urbanistica.
Il TAR ha inoltre precisato che l’Amministrazione non era tenuta a verificare in concreto la conformità delle difformità ai valori paesaggistici tutelati, poiché il semplice rilievo dell’aumento volumetrico preclude di per sé l’accertamento. I pareri favorevoli resi dalla Commissione e, per silentium, dalla Soprintendenza sono stati qualificati come attività inutilmente svolta, non idonea a far venir meno il potere-dovere di diniego.
Quanto alla fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ha ribadito che gli interventi in zona vincolata, eseguiti in difformità dal titolo, integrano sempre variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Infine, quanto all’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge n. 105/2024, il TAR ha rilevato che la disposizione presuppone la presentazione di una specifica istanza corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato. Poiché tale istanza non risulta proposta né il Comune si è pronunciato, il Giudice ha ritenuto precluso, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., ogni sindacato su poteri non ancora esercitati. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e compensazione con le altre Amministrazioni.
Nota della Redazione
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