Natura espropriativa del vincolo su attrezzature scolastiche e parcheggi (C.G.A.R.S. n. 63 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica di un’area ad attrezzature scolastiche e a parcheggio integra un vincolo sostanzialmente espropriativo, e non un vincolo conformativo. Il discrimine tra le due figure non può fondarsi sulla remota possibilità che l’attività prevista sia esercitata anche da privati, ma va individuato nel contenuto minimo essenziale del diritto dominicale: ove la destinazione riservi il fondo a un uso soggettivamente pubblico, la compressione eccede tale contenuto e impone l’espropriazione con indennizzo. Alla decadenza quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio l’area non riacquista automaticamente la precedente destinazione, ma si configura come zona bianca, con obbligo del Comune di esercitare la propria potestà urbanistica attribuendole una congrua destinazione.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo sito nel territorio comunale presentava istanza per ottenere una nuova destinazione urbanistica dell’area, sostenendo l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo e valorizzando la destinazione commerciale delle aree circostanti. A fronte dell’inerzia del Comune, la ricorrente adiva il TAR Sicilia.

Il giudice di primo grado accoglieva solo in parte il ricorso, riconoscendo l’obbligo di provvedere esclusivamente sulla porzione gravata da vincolo espropriativo e qualificando come conformativi i vincoli relativi alle restanti porzioni destinate ad attrezzature scolastiche e a parcheggio. Avverso tale statuizione la parte privata interponeva appello, chiedendo la riforma e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze in materia urbanistica nella Regione siciliana, richiamando l’art. 14 dello Statuto regionale e la disciplina sul conferimento delle funzioni ai Comuni, per poi soffermarsi sulla distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi.

I primi dividono il territorio in zone assoggettate a una disciplina omogenea dello ius aedificandi e incidono su una generalità di beni e di soggetti; i secondi riservano all’Amministrazione l’edificazione su una specifica area in funzione della localizzazione di un’opera pubblica. Il discrimine, osserva la Corte, non può essere affidato alla sola eventualità che l’attività prevista sia svolta da privati.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale a partire dalla Corte cost. n. 55 del 1968 elege il contenuto minimo essenziale del diritto dominicale a parametro di valutazione. Su questa linea si collocano le precedenti pronunce del medesimo Consiglio (n. 212 del 2012, n. 13 del 2018, n. 627 del 2019), secondo cui il vincolo ha effetto espropriativo ogni volta che la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere riservate alla fruizione soggettivamente pubblica, come parcheggi, strade e attrezzature pubbliche per l’istruzione.

Su tali basi il Collegio prende espressamente le distanze dall’orientamento seguito dal TAR e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15616 del 2007, n. 14347 del 2012, n. 12818 del 2016): il vincolo correlato ad attrezzature scolastiche e parcheggi va qualificato come espropriativo.

Da tale qualificazione discende che, per effetto della decadenza quinquennale, l’area non riacquista automaticamente la precedente destinazione, ma si configura come zona bianca, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune deve quindi ritipizzare l’area con provvedimento espresso. L’appello è accolto nei sensi indicati, con obbligo di conclusione del procedimento nel termine di novanta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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