Nessun risarcimento per la mancata istituzione della previdenza complementare (TAR Lazio n. 13735 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di forme di previdenza complementare nel pubblico impiego non costituisce esercizio di un potere autoritativo unilaterale, ma esito di un procedimento contrattuale collettivo. In assenza di accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, l’Amministrazione non può realizzare unilateralmente il risultato, con conseguente esclusione della colpa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. La mancata adesione a fondi pensione da parte dei dipendenti pubblici, attestata da dati di pubblica notorietà, rende non seria e concreta la chance di adesione individuale. La domanda risarcitoria per la mancata attivazione della previdenza complementare deve essere respinta in mancanza di prova della colpa, del danno e del nesso causale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitati nel 2017 presso il Ministero dell’Interno, agivano contro le Amministrazioni per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Deducevano che, a differenza del pubblico impiego contrattualizzato, per tale personale non erano mai stati attivati i fondi integrativi previsti dalla normativa di settore, con conseguente perdita di contributi datoriali, rendimenti e benefici fiscali. Il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione del Comitato Europeo per i Diritti Sociali sul reclamo n. 213/2022, intervenuta il 10 settembre 2025 con l’accertamento della violazione dell’art. 12, § 3, e dell’art. E della Carta Sociale Europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente chiarito che l’azione non mirava a ottenere una condanna a concertare l’istituzione dei fondi, ma il risarcimento del danno da inadempimento del dovere di contrattare. Il Collegio ha riconosciuto, sul punto, la configurabilità di un interesse protetto dei lavoratori individualmente intesi. Tuttavia, ha ritenuto la domanda infondata sotto molteplici profili.
La disciplina di settore, in particolare la L. 448/1998, il d.lgs. 252/2005 e il d.P.R. 254/1999, delinea un percorso necessariamente bilaterale per l’attivazione della previdenza complementare. L’istituzione dei fondi implica la previa concertazione con le controparti rappresentative. In assenza di accordo sindacale, l’Amministrazione non poteva pervenire unilateralmente alla creazione dei fondi, il che esclude ogni colpa o responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.. Il mancato accordo non era unilateralmente evitabile dalle Amministrazioni convenute.
Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata allegazione di atti di costituzione in mora e la debolezza probatoria dei presupposti del danno. Non è stato dimostrato che i ricorrenti avrebbero effettivamente aderito ai fondi, trattandosi di scelta volontaria con tassi di adesione storicamente bassi nel settore pubblico. La chance di adesione non è risultata “seria e concreta”, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 26975 del 2008. È rimasta altresì indimostrata l’esistenza stessa del danno, non suffragata da dati sulle reali performance dei fondi sottoscrivibili.
Quanto alla decisione del CEDS del 10 settembre 2025, il TAR ha escluso che essa possa superare le carenze intrinseche dell’azione di danno. Le decisioni del Comitato non hanno valore di sentenze e impegnano lo Stato a interventi conformativi per il futuro. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 903/2026 è stata ritenuta interlocutoria e non produttiva di un revirement nomofilattico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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