Erroneità dell’accertamento medico-concorsuale: la verificazione giurisdizionale disvela l’inattendibilità del giudizio di esclusione (TAR Lazio n. 12629 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità fisica espresso dalla commissione medica in sede concorsuale può essere superato, in sede giurisdizionale, quando la verificazione disposta ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. ne disveli l’inattendibilità o il travisamento dei fatti, anche per incompletezza degli elementi valutativi o inadeguatezza delle metodiche impiegate. La difforme certificazione sanitaria prodotta dal candidato, purché rilasciata a breve distanza dalla visita concorsuale, integra un principio di prova del possesso del requisito controverso. La verificazione non si sostituisce al giudizio di spettanza esclusiva dell’amministrazione, ma può assumere rilievo sintomatico dell’illegittimità dell’esclusione, con conseguente annullamento del provvedimento e ammissione del ricorrente alle successive fasi della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario (c.d. stabilizzazione) con decreto del Ministero dell’Interno, a seguito del giudizio della commissione medica che rilevava una percentuale di massa grassa del 29,2%, superiore al limite del 24,2% previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 207/2015.
Il candidato impugnava l’esclusione, contestando l’affidabilità dell’accertamento impedenzometrico e allegando un referto dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli del 28 marzo 2025, che indicava una massa grassa del 23,6%, entro i limiti regolamentari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la comprovata erroneità dell’accertamento medico concorsuale del 12 marzo 2025. La certificazione rilasciata pochi giorni dopo la visita concorsuale, entro un termine ritenuto ragionevole dalla giurisprudenza, è stata valutata quale principio di prova del possesso del requisito contestato.
La relazione del verificatore, che aveva riscontrato una percentuale di massa grassa del 15,9%, ha ulteriormente corroborato le evidenze documentali prodotte dal ricorrente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, II, n. 9514 del 2023), secondo cui il difforme esito della verificazione può assumere rilievo quando sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o risulti palesemente inattendibile, anche per l’inaffidabilità delle metodiche o delle strumentazioni utilizzate.
L’amministrazione, costituitasi solo formalmente in giudizio, non ha fornito alcun elemento a dimostrazione degli accorgimenti adottati per garantire l’affidabilità dell’esame. La verificazione ha pertanto disvelato l’errata valutazione dei parametri fisici del candidato, invalidando il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.
La sentenza ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la definitiva ammissione del ricorrente alle successive fasi, anche addestrative, della procedura. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, mentre le spese di verificazione, quantificate in € 500,00, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
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Nota della Redazione
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