Silenzio assenso sul permesso di costruire e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3438 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il provvedimento impugnato sia stato annullato d’ufficio e sia divenuto inefficace il titolo tacito oggetto della domanda di accertamento. La rinuncia alla domanda di accertamento del silenzio assenso formatosi ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001, recepita dall’Amministrazione con un provvedimento non impugnato, vanifica l’eventuale titolo edilizio tacito e fa venir meno l’interesse a una decisione di merito. Resta salvo il potere-dovere del Comune di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di titolo edilizio, una volta riaperto il procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune una domanda di permesso di costruire per la demolizione di due edifici a destinazione produttiva e la realizzazione di due edifici residenziali. All’esito dell’istruttoria il Comune rigetta l’istanza con provvedimento del 4.10.2023. La società impugna il diniego e chiede, in via principale, l’accertamento dell’intervenuto silenzio assenso sulla richiesta di titolo edilizio e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento negativo.
Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare con ordinanza della Sezione, ravvisando il fumus dell’impugnativa. Seguono trattative per una definizione bonaria: il Comune, con provvedimento del 7.2.2024, annulla d’ufficio il diniego del 4.10.2023, riapre il procedimento edilizio e dà atto della rinuncia al silenzio assenso manifestata dalla società. Il provvedimento di autotutela non viene impugnato. All’udienza pubblica la causa è discussa e spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa comunale. L’eccezione è accolta. Quanto alla domanda subordinata di annullamento del diniego, il provvedimento del 4.10.2023 è stato annullato d’ufficio con l’atto del 7.2.2024 ed è quindi espunto dall’ordinamento: la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La difesa della ricorrente ritiene di conservare interesse alla domanda principale di accertamento del silenzio assenso. Il Tribunale richiama l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, che ammette la formazione tacita del permesso di costruire, e la lettura datane dalla giurisprudenza amministrativa, orientata all’accelerazione dei procedimenti edilizi, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 9969 del 2023, già richiamata nell’ordinanza cautelare. Nella stessa sede la Sezione aveva ritenuto, in via sommaria, che nel caso di specie il silenzio assenso si fosse formato.
Gli eventi successivi alla pronuncia cautelare mutano però il quadro. Con nota del 22.12.2023 la società si era dichiarata disponibile a rinunciare alla domanda di accertamento del silenzio assenso, ai fini di una definizione bonaria. Il Comune, con il provvedimento del 7.2.2024, ha annullato il diniego, riaperto il procedimento e dato atto dell’efficacia della rinuncia a decorrere dalla notificazione.
Il Collegio qualifica l’atto del 7.2.2024 come provvedimento che ha sia annullato il diniego sia dichiarato l’inefficacia del silenzio assenso asseritamente formatosi. Poiché tale atto non è stato impugnato, l’eventuale titolo tacito è stato vanificato: il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche in relazione all’azione principale di accertamento.
Il Tribunale precisa che resta salvo il potere-dovere del Comune di pronunciarsi sulla domanda di titolo edilizio, essendo il procedimento stato riaperto. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’accoglimento della domanda cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.