Omessa pronuncia su questione manifestamente infondata e premeditazione compatibile con dolo eventuale (Cass. pen. Sez. I n. 5814 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello ab origine manifestamente infondato, poiché l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Non sussiste la dedotta disparità di trattamento tra il delitto di strage e l’omicidio plurimo premeditato di cui all’art. 72 cod. pen., poiché la norma disciplina il concorso di reati e non un reato unico. L’aggravante della premeditazione è compatibile con il dolo eventuale, forma meno intensa del dolo intenzionale.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Napoli, con sentenza del 28.05.2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di tre imputati, alla pena dell’ergastolo per il duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso nell’ottobre 2003 in danno di due persone, una delle quali vittima designata e l’altra accompagnatore.

Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione i tre condannati, deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 cod. pen., l’apparenza della motivazione sull’attendibilità dei collaboratori di giustizia, l’omessa ammissione di una consulenza balistica e l’insussistenza del dolo e della premeditazione per l’omicidio dell’accompagnatore.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura relativa all’omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. I ricorrenti sostenevano che la norma sanzioni con l’ergastolo aggravato dall’isolamento diurno l’omicidio plurimo premeditato, mentre la strage di cui all’art. 422 cod. pen. è punita con il solo ergastolo. Il motivo è inammissibile: la questione è manifestamente infondata e, secondo il consolidato orientamento della Corte, non è censurabile la mancata considerazione di un motivo di appello inammissibile ab origine.

Nel merito la questione è comunque manifestamente infondata. L’art. 72 cod. pen. e l’art. 422 cod. pen. disciplinano condotte oggettivamente diverse: la strage consiste in un’azione unica e in un unico reato, mentre l’omicidio plurimo comporta una pluralità di azioni e di reati. L’aumento di pena previsto dall’art. 72 cod. pen. è dunque giustificato dal concorso di reati, ciascuno dei quali deve ricevere la propria sanzione.

La Corte rigetta anche le censure sull’attendibilità dei collaboratori di giustizia. La sentenza di appello si è conformata al principio secondo cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere sul fatto materiale e avere portata individualizzante, senza pretesa di piena sovrapponibilità dei contenuti narrativi. Le discrasie segnalate attengono a elementi secondari e non intaccano il nucleo centrale della vicenda.

Quanto alla consulenza balistica, la Corte conferma il rigetto: l’accertamento sull’incompatibilità tra il numero dei bossoli e la dotazione delle armi non era decisivo, poiché il mezzo di prova è neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice, non riconducibile al concetto di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Infine, la Corte ritiene logica la configurazione del dolo eventuale per l’omicidio dell’accompagnatore, preventivato e accettato dai complici, e la sussistenza della premeditazione per entrambi i delitti. Non vi è incompatibilità tra premeditazione e dolo eventuale, non risultando pronunce di segno contrario. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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