Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e convincimento ragionevole sul compossesso (Cass. pen. Sez. VI n. 1084 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto o di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo è dunque sufficiente che la condotta sia stata posta in essere sulla base di un convincimento fondato su una situazione di fatto già accertata in sede giudiziaria, ancorché cautelare. Il giudicato cautelare che abbia riconosciuto il compossesso dell’area in capo al ricorrente e ai suoi ospiti esclude l’elemento soggettivo del reato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, per essere il fatto non costituente reato, con revoca delle statuizioni civili.
Il Fatto
La Corte di appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, riqualificando il fatto ascritto a uno degli imputati ai sensi dell’art. 392 cod. pen. e assolvendo entrambi gli imputati per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere di essersi fatto giustizia da solo, collocando l’autovettura in uso in un’area privata e impedendo agli aventi diritto di goderne l’usufrutto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, denunciando violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, oltre al travisamento della prova: la Corte di appello non avrebbe considerato una serie di provvedimenti giudiziari che, dal 2015, attestavano la formazione di un giudicato cautelare sull’esistenza di un compossesso dell’area in questione, facendo venir meno l’antigiuridicità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso. Dall’esame delle sentenze di merito emergono fatti incontroversi: al momento del fatto ascritto al ricorrente, sull’area in questione pendeva sin dal 2014 un giudizio possessorio, conclusosi nel 2021 in favore delle parti attrici. Nel 2015, quindi prima del fatto, in quel giudizio era stato accertato in via sommaria e cautelare che le parti attrici e i loro ospiti disponevano da anni e pacificamente dell’area, con reintegra cautelare nel compossesso e rimozione degli ostacoli collocati dai convenuti.
Il ricorrente aveva documentato ulteriori iniziative giudiziarie delle parti attrici, tese a contrastare condotte volte a comprimere la situazione possessoria già accertata, nonché il rigetto, nel 2021, della domanda possessoria proposta dall’attuale persona offesa, sul rilievo che sull’area sussisteva un compossesso tra quelle stesse parti sin dal 2015.
La Corte di appello aveva ritenuto irrilevanti le produzioni difensive solo perché il ricorrente non era stato parte del giudizio possessorio e non aveva il possesso dell’area. Per la Cassazione, tuttavia, tali aspetti non erano determinanti: la tesi difensiva era quella di aver agito nel ragionevole convincimento di esercitare un diritto su cose rientranti nel proprio possesso, già riconosciutogli dal giudice civile.
Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020: nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’agente deve perseguire un profitto nella convinzione non astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata. Nel caso in esame il ricorrente intendeva dimostrare che la condotta era stata posta in atto sulla base di una pacifica situazione di fatto già accertata in sede giudiziaria: convinzione fondata sulla lettura dell’ordinanza del 9 dicembre 2015, poi pienamente condivisa dal giudice civile con il provvedimento del 18 novembre 2021.
In definitiva, la sentenza impugnata va annullata. Non residuando la possibilità di un diverso esito, essendo ormai accertata la condotta e risultando che la stessa è stata realizzata in difetto dell’elemento soggettivo richiesto, l’annullamento è disposto senza rinvio, con conseguente revoca delle statuizioni civili, perché il fatto non costituisce reato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova