Sospensione della misura non preclude l’istanza di revoca (Cass. pen. Sez. 1 n. 651 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione in espiazione di pena, non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. La revoca del provvedimento applicativo può essere richiesta anche in corso di sospensione della misura, essendo richiesta solo l’allegazione di fattori che determinino la cessazione della pericolosità sociale. L’interesse alla rivalutazione è autoevidente, poiché l’esistenza del titolo, sia pure sospeso, è di per sé pregiudicante per lo stigma sociale e reputazionale. Non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità funzionale tra la procedura di cui all’art. 14, comma 2-ter, e quella di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, avendo le stesse finalità diverse.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza aveva respinto la domanda di revoca di una misura di prevenzione personale, formalmente applicata ma mai eseguita, presentata da un soggetto destinatario di una sorveglianza speciale. Il richiedente, detenuto in espiazione di pena e impegnato in un percorso di collaborazione con la giustizia, aveva chiesto una rivalutazione della propria pericolosità sociale.
La Corte d’Appello di Catanzaro, adita in sede di appello, confermava il diniego, ritenendo carente l’interesse ad ottenere una rivalutazione, in ragione della mancata esecuzione della misura e dell’assenza di un concreto pregiudizio derivante dalla permanenza del titolo sospeso. Avverso tale decreto, l’interessato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, incentrando la decisione sul tema dell’interesse alla rivalutazione della pericolosità. Ha osservato che l’art. 11 del d.lgs. n. 159/2011 prevede la revoca del provvedimento quando sia cessata la causa che lo ha determinato, ossia la condizione soggettiva di pericolosità sociale, senza che rilevi la circostanza dell’avvenuta esecuzione o della intervenuta sospensione della misura stessa.
La legge richiede esclusivamente che l’istante alleghi i fattori che determinano, in tesi, la cessazione della pericolosità sociale. L’interesse alla rivalutazione è stato definito “autoevidente”, in quanto l’esistenza del titolo, seppur sospeso, è di per sé pregiudicante per lo stigma sociale e reputazionale derivante dalla condizione di sorvegliato speciale. La Corte ha richiamato il principio della “rivedibilità anticipata” propria delle misure di sicurezza personali, estendendolo alle misure di prevenzione.
Con riferimento al rapporto tra la procedura di cui all’art. 11, comma 2, e quella di cui all’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011, la Corte ha escluso ogni pregiudizialità funzionale. La prima è funzionale ad assicurare che il provvedimento risponda costantemente ai presupposti che ne legittimano l’adozione, mentre la seconda è una norma di chiusura del sistema, volta ad evitare l’esecuzione automatica della misura rimasta sospesa, subordinandola alla verifica dell’attualità della pericolosità al termine della detenzione.
La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro, enunciando il principio di diritto per cui la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca.
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Nota della Redazione
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