Il giudice di rinvio può pervenire allo stesso esito con argomenti diversi (Cass. pen. Sez. 2 n. 13402 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, quando ritenga inadempiuto l’obbligo della motivazione, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato alle valutazioni e alle richieste di integrazione sul piano motivazionale e non potendo fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti. Può, tuttavia, pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate, ovvero integrando e completando quelle già svolte, conservando i medesimi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito. L’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di travisamento della prova.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava il giudizio di responsabilità per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, riqualificato dal giudice di primo grado, rideterminando la pena in tre anni di reclusione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riproposto gli identici argomenti della pronuncia annullata, integrandoli con elementi privi di rilievo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, richiamando il principio per cui il giudice di rinvio, pur vincolato ai rilievi della sentenza di annullamento, può pervenire al medesimo esito decisorio con argomentazioni diverse e compiute.

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva colmato la lacuna argomentativa evidenziata nella pronuncia di annullamento, dando conto dell’effettiva conclusione dell’accordo corruttivo all’esito della ricostruzione delle fasi della gara e della valutazione complessiva del compendio probatorio, escludendo che le conversazioni intercettate attestassero mere aspettative del nucleo familiare non seguite da adesione.

I giudici di legittimità hanno osservato che la difesa non si era confrontata con il tenore dei dialoghi captati e con la loro concatenazione, limitandosi a valutare isolatamente le dichiarazioni di valore neutro e a proporre una lettura alternativa dei colloqui, senza dedurre un travisamento della prova.

La Corte ha infine ribadito che le dichiarazioni registrate in attività di intercettazione hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate, non necessitano dei riscontri previsti dall’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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