Esigenze cautelari e presunzione ex art. 275 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 20505 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo attraverso una valutazione complessiva e non fondata sul solo dato cronologico. Il giudice della cautela deve esaminare con rigore tanto maggiore quanto più ampio è il lasso temporale trascorso i dati sintomatici della perdurante pericolosità: modalità della condotta, personalità dell’indagato, storia criminale e contesto socio-ambientale. Il tempo silente, se non macroscopicamente dilatato, non è di per sé idoneo a far ritenere superata la presunzione.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 9 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l’istanza presentata dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip del 13 maggio 2025, che aveva disposto la misura della custodia in carcere per la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati fine.

Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’astratta applicabilità della presunzione, aveva superato la stessa sul presupposto che non fosse emersa prova della prosecuzione dell’attività associativa oltre l’agosto 2021 e che la recidiva qualificata dell’indagato fosse riferita a condanne risalenti. Di qui l’impugnazione del pubblico ministero, che ha censurato la motivazione per violazione di legge e difetto argomentativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, muovendo dalla premessa che alla contestazione mossa all’indagato è applicabile la presunzione semplice di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia intramuraria, una volta accertati i gravi indizi (richiamando Sez. IV n. 29237 del 2025).

Il Collegio non ha trascurato il temperamento della presunzione elaborato dalla giurisprudenza: il tempo trascorso dai fatti, anche alla luce della modifica intervenuta con la legge n. 47 del 2015, deve essere considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante lasso di tempo privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli elementi dai quali non risultano esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Tuttavia, la prognosi sulla pericolosità non si parametra esclusivamente sulla operatività dell’associazione né sulla durata del tempo silente: essa deve riguardare la possibilità che l’indagato commetta altri reati espressivi della medesima professionalità e del grado di inserimento nei circuiti criminali frequentati dal sodalizio (Sez. III n. 16357 del 2021; Sez. IV n. 3966 del 2021).

Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato esclusivamente il dato cronologico, omettendo ogni più penetrante indagine sull’attualità delle esigenze cautelari. Ha trascurato i dati allarmanti della personalità dell’indagato, i cui precedenti specifici ne lumeggiano l’inserimento nel traffico illecito sin dal 1990, nonché l’ambito operativo medio-alto dell’associazione, la sua matrice familiare e il ruolo fiduciario dell’indagato, sintomo di prossimità ai vertici del sodalizio (Sez. III n. 9041 del 2022).

La motivazione è risultata quindi gravemente claudicante in punto di superamento delle presunzioni, con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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