Ricorso per cassazione e divieto di rilettura delle risultanze processuali (Cass. pen. Sez. VII n. 31337 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità la censura che si risolva nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato della Cassazione sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. Il giudice di merito conserva un potere discrezionale insindacabile in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti. La motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se affetta da vizi logici, non se semplicemente non condivisa.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati per tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena, esclusa per entrambi la recidiva contestata, in anni due di reclusione ed euro 2.666,00 di multa ciascuno.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per uno dei ricorrenti, in ordine all’erronea configurazione della responsabilità penale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla doglianza sulla responsabilità penale, la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il Collegio ha richiamato la Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, e ha osservato che anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo preclusa al giudice di cassazione la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Ha richiamato sul punto la Sez. V n. 17905 del 23/03/2006, Baratta.

Pertanto non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come ribadito dalla Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, Candita. Nel caso concreto la ricorrente invocava un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico della Corte territoriale.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la censura parimenti inammissibile: la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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