Amministratore di fatto e bancarotta fraudolenta: non rivalutabili in Cassazione le prove (Cass. pen. Sez. 7 n. 4065 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sono precluse alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. È, pertanto, inammissibile il ricorso che si risolva in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio. Sono altresì inammissibili, perché non specifici, i motivi che reiterano pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, omettendo una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non possono, infine, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per il reato di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 e 223 legge fall., ossia bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi due motivi di ricorso, concernenti l’erronea attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto e il travisamento del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori in contrasto con le conclusioni del giudice di merito.
È stato ribadito il principio per cui esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito. La motivazione resa dalla corte territoriale, con particolare riferimento al ruolo svolto dall’imputato all’interno della società e alla durata del medesimo, è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici, in quanto basata su corretti argomenti giuridici.
La Corte ha inoltre rilevato che i motivi erano inammissibili anche perché si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, risultando non specifici e soltanto apparenti, per la mancata assolvimento della funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Quanto al terzo motivo, concernente il vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando la mancanza del corrispondente motivo di appello su tale specifico punto. L’appello aveva riguardato la sola sussistenza oggettiva del reato, senza investire con la dovuta specificità il tema del dolo. L’inammissibilità del ricorso principale è stata estesa al motivo aggiunto.
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Nota della Redazione
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