Divisione di azioni senza effetto traslativo esclusa dalla direttiva 2008/7/CE (Cass. civ. Sez. V n. 2630 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la divisione della comunione avente ad oggetto azioni, quote sociali o titoli della stessa natura non integra una negoziazione agli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE, che ne esclude l’imposizione indiretta da parte degli Stati membri, laddove ai condividenti siano attribuite azioni, quote o titoli corrispondenti alla propria quota e non si verifichi alcun effetto traslativo. La natura dichiarativa della divisione, desumibile dall’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale prevista dall’art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, anziché dell’imposta fissa. La denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non si traduce in un error in procedendo: l’accertamento della data di perfezionamento della notifica è rimesso al giudice di merito e, in presenza di doppia conforme, non può essere rimesso in discussione con un motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto.
Il Fatto
Un notaio ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha preteso una maggiore imposta di registro su un atto di divisione di comunione ereditaria avente ad oggetto azioni. Il contribuente ha contestato la tardività dell’avviso, notificatogli oltre il termine di sessanta giorni dalla registrazione, e nel merito ha invocato l’esclusione dall’imposizione indiretta prevista dall’art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE, sostenendo la neutralità fiscale degli atti di negoziazione di titoli azionari.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. Il notaio ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla notificazione e l’erronea applicazione della tariffa dell’imposta di registro in relazione alla disciplina unionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Il ricorrente ha cumulato in un unico motivo profili riconducibili all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., senza consentire di isolare con chiarezza le singole questioni. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’articolazione in un solo motivo di più doglianze è ammissibile solo se permette l’esame separato delle censure.
In secondo luogo, ricorrendo nel caso di specie una doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi e dimostrato la loro diversità. L’avviso di accertamento tributario ha natura di atto amministrativo, non di atto processuale: la denunciata tardività della notifica non si configura come error in procedendo e l’accertamento della data di perfezionamento della notifica resta rimesso al giudice di merito.
La Corte conferma il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, già affermato dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021: ai fini del termine di decadenza del potere impositivo rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato sulla natura dichiarativa della divisione senza conguagli, desunta dall’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986: un effetto traslativo può correlarsi solo ai previsti conguagli. Da tale natura consegue l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale prevista dall’art. 3 della tariffa, parte prima, e non quella fissa dell’art. 11, perché la negoziazione di quote sociali ivi contemplata implica un trasferimento di proprietà del tutto assente nella divisione.
L’atto divisorio non contrasta con la direttiva 69/335/CEE, non incidendo sulla libera circolazione dei capitali, perché è privo di effetti sul mercato e meramente specificativo del valore già posseduto pro indiviso. Esso non integra la negoziazione esclusa dall’art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE, attesa la sua natura dichiarativa. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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