Correzione errore materiale respinta per difetto di interesse dell’erede (Cass. civ. Sez. II n. 19600 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d’inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, comprese quelle relative alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili in tale qualità, indipendentemente da un’espressa statuizione sul punto. Ne deriva che la parte medesima non è tenuta oltre il valore dei beni ereditari pervenutile. L’omessa indicazione di detta qualità nel dispositivo non produce alcun effetto pregiudizievole e non configura un errore materiale correggibile, per difetto di interesse del ricorrente.
Il Fatto
Con ricorso ex artt. 375, secondo comma, n. 4-bis, e 391-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., il ricorrente chiedeva la correzione dell’ordinanza con cui la Cassazione aveva rigettato un suo precedente ricorso, condannandolo alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.
L’errore materiale denunciato consisteva nell’omessa indicazione, nel dispositivo, che quella condanna riguardava il ricorrente nella sua qualità di erede del de cuius, avendo egli accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Scopo dell’emenda era impedire la confusione tra il patrimonio ereditario e quello personale dell’erede. I controricorrenti resistevano, negando l’esistenza di alcun errore materiale per difetto dell’interesse prospettato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso per difetto di interesse. Dal corpo dell’ordinanza impugnata emergeva pacificamente che il ricorrente aveva agito nella sua qualità di erede, come attestato dal richiamo al punto in cui si specifica che avverso la sentenza d’appello aveva proposto ricorso in tale veste.
Pertanto, l’omessa indicazione della qualità di erede nel dispositivo non è in grado di produrre alcun effetto pregiudizievole. Il principio affermato è che, in tema di eredità beneficiata, quando la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d’inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della soccombenza, anche quanto alle spese, sono a essa riferibili in detta qualità, a prescindere da una espressa statuizione.
La Corte precisa la portata della regola: l’erede beneficiato non sarà tenuto oltre il valore dei beni ereditari pervenutigli, e ciò vale sia per l’efficacia della decisione tra le parti, sia ai fini delle attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata. A sostegno richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9350 del 12/04/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6345 del 25/11/1988, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 09/03/1987 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3713 dell’11/08/1977.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte rileva che non vi è luogo a provvedere, poiché nel procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio, richiamando Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023 e altre pronunce conformi. Il ricorso è dunque respinto.
Nota della Redazione
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