Errore materiale: la discrepanza tra dispositivo e motivazione non è correggibile se rivela un error in judicando (Cass. civ. Sez. 2 n. 16164 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, causata da una mera svista nella redazione della sentenza, percepibile e rilevabile ictu oculi senza alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice. L’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice, attribuendo prevalenza alla parte del provvedimento maggiormente attendibile. È invece escluso il rimedio della correzione quando la divergenza tra dispositivo e motivazione non sia riconducibile a un refuso ma a un error in judicando, ossia a una consapevole scelta del giudice di merito non adeguatamente giustificata.
Il Fatto
In sede di scioglimento di una comunione ereditaria relativa a terreni, il Tribunale disponeva la ripartizione dei fondi in base alle zonizzazioni, con conguaglio a carico della convenuta. Successivamente, la stessa parte chiedeva la correzione dell’errore materiale della sentenza, deducendo un contrasto tra motivazione e dispositivo circa le dimensioni delle aree attribuite alle condividenti. Il Tribunale accoglieva l’istanza e disponeva la correzione.
Le altre condividenti proponevano appello, sostenendo che l’indicazione della metratura fosse frutto di una valutazione del giudice. La Corte d’Appello di Trieste accoglieva il gravame, dichiarando illegittima la correzione, in quanto lo scostamento era riconducibile a un errore concettuale e non a una mera svista.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce che non esiste un principio di diritto che attribuisca alla motivazione una prevalenza automatica sul dispositivo in caso di discordanza. Al contrario, l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando le due parti, attribuendo prevalenza a quella maggiormente capace di giustificare la decisione, come già affermato da Cass. 21/8/2023, n. 24867.
Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha rilevato una mera discrepanza formale, ma un vero e proprio difetto argomentativo: la prima sentenza aveva dichiarato di aderire al progetto del CTU per poi discostarsene nella concreta determinazione delle superfici, senza rendere adeguata giustificazione. Tale scostamento non era sorretto da motivazione esplicita, ma da circostanze che ne rivelavano la consapevolezza.
Quanto all’ambito applicativo degli artt. 287 e 288 c.p.c., la Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui l’errore materiale deve consistere in una divergenza fortuita tra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi. Quando invece la divergenza è sintomo di una scelta consapevole del giudice, seppur non adeguatamente motivata, ci si trova al cospetto di un error in judicando, non emendabile tramite il rimedio correttivo, come già precisato da Cass. 26/9/2015, n. 19111.
I motivi riguardanti la violazione degli artt. 727 e 728 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi risultano assorbiti o inidonei a scalfire il rilievo fondamentale dei giudici d’appello: l’attribuzione di superfici corrispondenti alle quote di titolarità non esclude la natura concettuale dell’eventuale incongruenza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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