Usucapione di fondo agricolo: la coltivazione non basta senza ius excludendi alios (Cass. civ. Sez. 2 n. 21633 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno non è sufficiente a provare il possesso uti dominus, essendo tale attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario. Per l’accoglimento della domanda, occorre la prova di comportamenti che manifestino inequivocabilmente lo ius excludendi alios, quale la recinzione del fondo, che costituisce la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare la signoria sulla cosa. L’accertamento degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è apparente né affetta da irriducibile contrasto logico.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto in un giudizio di rivendica, il quale sosteneva di aver posseduto il fondo per il tempo necessario. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la decisione, escludendo che le attività di coltivazione e allevamento svolte sul terreno fossero accompagnate dall’intenzione di esercitare un potere corrispondente al diritto di proprietà.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2697, 1140, 1141 e 1158 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare la realizzazione di opere quali la recinzione del terreno, la costruzione di una cisterna e l’approvvigionamento idrico ed elettrico del fondo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio consolidato per cui il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con atti conformi alla qualità del bene e tali da rendere ostensibile una piena signoria sulla res.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, gli ermellini hanno ribadito che la mera coltivazione non è sufficiente, essendo compatibile con un titolo convenzionale o con la tolleranza del proprietario. La prova della recinzione del fondo costituisce invece la manifestazione più rilevante dello ius excludendi alios, ma deve essere totale: nel caso di specie, il ricorrente aveva ammesso che la recinzione era stata realizzata solo su due lati, risultando pertanto inidonea a escludere i terzi da qualsiasi relazione con il cespite.
Quanto alle altre opere descritte (cisterna, viabilità, manufatti per l’allevamento), la Corte ha escluso che potessero assumere rilievo decisivo, essendo compatibili con il mero godimento del fondo e non idonee a dimostrare l’esercizio di fatto della signoria sulla cosa. La valutazione del complesso dei poteri esercitati sul bene è stata pertanto ricondotta al giudice di merito, sottraendola al sindacato di legittimità, risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né logicamente contraddittoria.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1140 c.c. – Possesso
- Art. 1141 c.c. – Mutamento della detenzione in possesso
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati