Annullata la pensione privilegiata per omesso esame della destituzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 25 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile in materia di pensioni, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., il gravame è ammissibile quando l’appellante denunci un’erronea applicazione della normativa di riferimento, prospettando un errore di diritto e non una contestazione della valutazione dei fatti. Il giudice di appello che rilevi l’omesso esame, da parte del giudice territoriale, di un punto dirimente della controversia — nella specie la causa di cessazione dal servizio riconducibile a un provvedimento di destituzione — deve annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito. La rimessione è imposta dalla necessità di non introdurre nel giudizio di gravame una questione che avrebbe richiesto l’espletamento dell’istruttoria in prime cure, pena la lesione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto dal giudice territoriale a un militare che, nel corso del servizio e a causa di esso, aveva contratto una patologia giudicata dipendente da causa di servizio. Il Ministero della Difesa aveva in precedenza respinto la relativa richiesta, provvedimento annullato dal giudice amministrativo.
L’INPS ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina sull’ordinamento militare. Secondo l’Istituto, la cessazione dal servizio dell’appellato era riconducibile a un provvedimento di destituzione e tale causale, prevalente rispetto a quella per infermità, avrebbe dovuto impedire il sorgere del diritto alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha esaminato l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., che in materia di pensioni consente il gravame per soli motivi di diritto. L’appellante ha effettivamente prospettato un’erronea applicazione della normativa, configurando un asserito errore di diritto e non una contestazione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio: l’impugnazione è dunque ammissibile.
Nel merito, l’Istituto previdenziale deduce che il giudice territoriale avrebbe riconosciuto il trattamento privilegiato nonostante la destituzione dovesse ritenersi causa prevalente di cessazione dal servizio. Il Collegio osserva che tale questione, oggetto di specifico motivo di gravame, non risulta però esaminata dal giudice di prime cure.
Dalla documentazione in atti emerge un riferimento al provvedimento di perdita del grado a carico dell’appellato. Il Collegio rileva pertanto che in primo grado è stato omesso l’esame di un punto dirimente della controversia, afferente proprio alla causa di cessazione dal servizio.
Tale questione avrebbe dovuto essere valutata in prime cure, previe acquisizioni documentali in fase istruttoria. La sua trattazione per la prima volta in appello comporterebbe la lesione del principio del contraddittorio.
Il Collegio accoglie quindi l’appello, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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