La previa domanda amministrativa è presupposto processuale: inammissibile il ricorso per una patologia non dedotta in sede amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 187 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso previdenziale davanti alla Corte dei conti, il presupposto processuale della previa domanda amministrativa è indefettibile. Il giudice non può pronunciarsi sul riconoscimento di un beneficio pensionistico se l’interessato non ha preventivamente sottoposto la specifica pretesa all’ente previdenziale, dovendo sussistere esatta corrispondenza tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto dedotto in giudizio. È inammissibile la domanda giudiziale relativa a una patologia non indicata nell’istanza amministrativa, ancorché l’assistito alleghi documentazione sanitaria o un decreto ministeriale pregresso: tale allegazione non è equipollente all’esplicitazione formale del petitum. L’eventuale limite tecnico del modulo informatico non esonera l’istante, supportato anche da un patronato, dall’onere di presentare un’ulteriore domanda integrativa.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco, collocato a riposo nel 2018, agiva dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per ottenere la pensione privilegiata ordinaria, deducendo una patologia al rachide. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa relativa a detta patologia, risultando agli atti una sola istanza del 2019 avente ad oggetto tre patologie di natura traumatica, respinte dalla CMO.
Il ricorrente replicava che la mancata indicazione della patologia nel modulo era dovuta a un limite informatico del sistema che non consentiva di inserire più di tre infermità, e di aver allegato alla domanda il decreto ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la pensione privilegiata è subordinata all’avvio di un sub-procedimento medico-legale in sede amministrativa. Ha richiamato il principio della previa domanda amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., evidenziando che sussiste un’indefettibile corrispondenza tra la pretesa fatta valere in sede amministrativa e quella dedotta in giudizio.
Ha escluso rilevanza alla tesi del limite informatico, affermando che i principi di correttezza e leale cooperazione impongono all’utente un onere di diligenza attiva: ove il modulo si fosse rivelato insufficiente, l’assistito, peraltro supportato dal patronato, avrebbe dovuto presentare una domanda integrativa per attivare la procedura medico-legale.
Il Giudice ha inoltre escluso che l’allegazione del decreto ministeriale di equo indennizzo potesse valere come equipollente, poiché la documentazione allegata serve a comprovare la fondatezza della pretesa ma non sostituisce l’esplicitazione formale del petitum. La domanda, relativa a una patologia mai sottoposta all’INPS, è stata pertanto dichiarata inammissibile, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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