Dolo specifico di evasione desumibile dal mancato pagamento delle imposte (Cass. pen. Sez. VII n. 38860 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova del dolo specifico di evasione, nel reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, può desumersi anche dal comportamento successivo del contribuente, ossia dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, che è dimostrativo della volontà preordinata di non versare i tributi. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che riproponga censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello, non scandite da specifica critica. Costituisce parimenti motivo nuovo, e come tale inammissibile, la doglianza non dedotta in appello e non esaminata dal giudice di secondo grado. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia, aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminato in un anno di reclusione la pena per il residuo reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato per l’anno di imposta 2014.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e contestando il trattamento sanzionatorio. La questione arriva davanti alla Corte suprema per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità e della ricostruzione del dolo specifico di evasione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al giudizio di colpevolezza, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorso, osserva il Collegio, espone censure generiche, riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza essere scandite da specifica critica.

La sentenza impugnata aveva ricostruito la vicenda rilevando che, per l’anno di imposta 2014, il ricorrente non aveva comunicato alcuna operazione economica né presentato bilancio, mentre risultavano numerose operazioni di acquisto e di vendita sulla base dei dati comunicati da soggetti terzi, generatrici di evasione di IRES e IVA. Tali acquisizioni, secondo la Corte, sostengono il giudizio di colpevolezza al di là della prospettazione difensiva.

Sul piano del dolo specifico, il Collegio richiama il principio secondo cui la prova di esso in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non versare i tributi (Sez. III n. 36765 del 30.05.2024). La circostanza relativa alla presentazione di due modelli dichiarativi, di cui uno scartato dal sistema, è invece qualificata come motivo nuovo, non dedotto in appello, e dunque inammissibile.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che il motivo è inammissibile: la Corte territoriale aveva eliminato l’aumento di pena applicato per il reato satellite dichiarato estinto e rideterminato la pena nel minimo edittale della fattispecie residua, applicabile ratione temporis in forza della più favorevole cornice edittale introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, rendendo priva di interesse la doglianza sulla individuazione del reato più grave.

La motivazione impugnata è quindi sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. VI n. 5465 del 2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con esercizio della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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