Ricorso inammissibile per censure generiche e ricostruzione alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38872 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza muovere specifica critica al percorso argomentativo della sentenza impugnata. I vizi di motivazione sono esaminabili in sede di legittimità solo quando non si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze di fatto, restando insindacabili le determinazioni del giudice di merito sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La prospettazione di una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie non integra di per sé il vizio dedotto. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con decisione confermata in appello, per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 648-ter.1 cod. pen., commessi in diversi comuni del litorale laziale negli anni 2019, 2020 e 2021. La Corte di appello aveva confermato il giudizio di colpevolezza, sia per il reato associativo sia per le condotte di autoriciclaggio.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione e chiedendo, con memoria, l’assegnazione del procedimento alla sezione di competenza con fissazione di udienza pubblica di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza per i reati di autoriciclaggio sotto il profilo della violazione di legge, e li ritiene manifestamente infondati. Le censure sono qualificate come generiche e non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito.

I giudici di merito, all’esito di una puntuale disamina delle prove, hanno ricostruito come il ricorrente abbia utilizzato provviste costituenti risparmio fiscale derivante da delitti di evasione, attraverso trasferimenti da società riconducibili alla sua sfera di controllo verso conti correnti di società a lui riferibili o propri, per finanziare operazioni commerciali. Il reimpiego in immobili e in attività economiche ha reso obiettivamente più difficoltosa l’individuazione delle provviste, con un tipico effetto dissimulatorio idoneo a ostacolare l’accertamento dell’origine del denaro.

Anche il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla conferma del giudizio di colpevolezza per il reato associativo, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha sottolineato l’esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari, nel quale il ricorrente operava come amministratore di diritto di una società cooperativa consortile e amministratore di fatto di altre società, avvalendosi del contributo di consulenti fiscali legati da vincolo fiduciario, come emerso dall’attività captativa.

La Corte richiama il principio per cui i vizi di motivazione sono esaminabili in legittimità solo quando non riguardino la ricostruzione dei fatti o non si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5 n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), le cui determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Alla difesa che contrappone differenti apprezzamenti di merito resta precluso il sindacato di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, facendo esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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