Domanda consulenziale e condanna a un facere: limiti della cognizione ABF (ABF Collegio di Milano n. 8280 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ha natura consulenziale, e va dichiarata inammissibile per difetto di cognizione dell’Arbitro, la domanda con cui il ricorrente chieda il ricalcolo degli interessi e la predisposizione di un diverso piano di ammortamento senza puntuali allegazioni e conteggi di parte. Parimenti inammissibile è la domanda volta a ottenere una condanna dell’intermediario a un facere infungibile o all’adozione di condotte organizzative future. La domanda restitutoria è invece esaminabile nel merito, ma resta soggetta all’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.: il principio dispositivo che regge il procedimento ABF non consente al Collegio di supplire alla carenza probatoria della parte onerata. Ne consegue il rigetto della pretesa quando la documentazione versata non consenta di ricostruire le condizioni economiche pattuite e di quantificare l’eventuale indebita percezione di somme.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura stipulato nel novembre 2024, lamenta che il venditore non avrebbe illustrato i tassi applicati né consegnato il piano di ammortamento, conosciuto solo successivamente tramite il servizio clienti dell’intermediario. Deduce che, a fronte di un importo finanziato di circa € 36.400,00, dopo tredici mesi sarebbero stati corrisposti circa € 7.000,00 tra interessi e somme richieste per l’estinzione, e che a seguito della richiesta di estinzione anticipata gli sarebbe stato chiesto un importo superiore a quello finanziato, ovvero la sottoscrizione di una proposta di rinegoziazione a nuovo tasso.

Il cliente chiede quindi il ricalcolo degli interessi su un tasso corretto e con un piano di ammortamento diverso, il rimborso di parte delle somme versate e, per il futuro, l’adozione di prospetti più chiari e un’adeguata istruzione dei venditori. L’intermediario non trasmette le controdeduzioni entro il termine perentorio fissato dalle Disposizioni ABF.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio che alcune domande esulano dall’ambito della propria cognizione. La richiesta di ricalcolo degli interessi e di un diverso piano di ammortamento assume natura sostanzialmente consulenziale, perché sollecita l’Arbitro a un’attività di verifica, ricostruzione e rielaborazione contabile che presupporrebbe specifiche allegazioni e puntuali conteggi di parte, nella specie non prodotti. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, non è consentito adire l’Arbitro al solo fine di ottenere conforto rispetto a un dubbio, senza un preventivo asserto determinato e documentato (Collegio di Milano, Decisioni n. 12679/2022, n. 5981/2022 e n. 8115/2019).

La terza domanda è parimenti inammissibile: essa tende a una pronuncia costitutiva o alla condanna dell’intermediario a un facere infungibile, preclusa alla cognizione dell’Arbitro. L’ABF può pronunciarsi sull’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, ma non può imporre l’adozione di condotte organizzative future o modificative delle modalità operative (Collegio di Milano, Decisioni n. 1371/2024, n. 2653/2024 e n. 13678/2022).

Resta esaminabile nel merito la sola domanda restitutoria, che tuttavia non può trovare accoglimento. Anche in assenza di controdeduzioni dell’intermediario, permane l’onere del ricorrente di provare i fatti costitutivi della pretesa ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il procedimento ABF è retto dal principio dispositivo e il Collegio decide sui fatti allegati e sulle prove prodotte, senza poter supplire alla carenza probatoria (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7716/2017; Collegio di Torino, Decisione n. 10908/2022).

Nel caso di specie non risulta prodotto il contratto di finanziamento, né documenti idonei a ricostruire le condizioni economiche pattuite, il tasso applicato, il piano di ammortamento contrattuale e la differenza rispetto a quanto ritenuto dovuto. Il prestito sembra estinto anticipatamente, ma mancano la liberatoria e l’evidenza del bonifico. La documentazione disponibile si limita al contratto di acquisto del veicolo, a un calcolo di estinzione anticipata, a una proposta di rinegoziazione non datata e non sottoscritta e a un piano di ammortamento successivo alla presunta estinzione: elementi che non consentono di accertare l’indebita applicazione di interessi. La domanda restitutoria va dunque respinta, con declaratoria di inammissibilità parziale e infondatezza nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *