Avviso emesso dall’ufficio della sede legale è valido nonostante la sede effettiva (Cass. civ. Sez. V n. 22069 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è individuato, ai sensi dell’art. 58, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel comune in cui si trova la sede legale e, solo in mancanza, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione. L’art. 59 consente all’amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio fiscale in deroga, ma non attribuisce al giudice il potere di disapplicare il criterio legale in presenza di una sede effettiva diversa. Ne consegue che è legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova la sede legale, quand’anche la sede effettiva risulti ubicata altrove. Quanto al profilo processuale, la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR genera un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società e soci; nondimeno, la riunione dei ricorsi in cassazione assicura l’integrità del contraddittorio, evitando la declaratoria di nullità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione quattro sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che avevano annullato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno 2007 perché emesso da un ufficio ritenuto territorialmente incompetente. La società contribuente aveva optato per il regime della trasparenza fiscale, sicché l’avviso era stato notificato anche alle due società socie e al soggetto che ne era stato legale rappresentante.

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato i ricorsi, ritenendo competente l’ufficio milanese in quanto il domicilio fiscale coincideva con la sede legale ivi fissata. La Commissione regionale, in riforma, aveva valorizzato la sede effettiva in provincia di Bolzano, emergente dal processo verbale della Guardia di finanza, dove Milano risultava mero recapito presso lo studio di un professionista. L’Agenzia ricorre per cassazione. I ricorsi vengono riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti, ravvisando la connessione derivante dall’impugnativa del medesimo avviso presupposto. La trasparenza fiscale genera, sulla scorta di Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008, un caso di litisconsorzio necessario originario tra società e soci. Tuttavia, poiché i gradi di merito si sono svolti simultaneamente e le decisioni presentano identità sostanziale, la riunione assicura l’integrità del contraddittorio, attuando il diritto alla ragionevole durata del processo e scongiurando una declaratoria di nullità con inutile dispendio processuale, secondo il percorso di Cass. n. 3830 del 2010.

Nel merito, il primo e il secondo motivo dei procedimenti riuniti sono inammissibili. La Commissione regionale non si è dichiarata incompetente, ma ha deciso sul merito, accogliendo l’appello e annullando l’avviso per l’incompetenza dell’ufficio che lo aveva emesso: i motivi risultano perciò eccentrici rispetto alle pronunce impugnate.

È fondato, invece, il terzo motivo. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 radica la competenza dell’ufficio nel cui territorio si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. La giurisprudenza qualifica nullo l’avviso emesso da ufficio territorialmente incompetente, con orientamenti oscillanti tra nullità assoluta, rilevabile di ufficio, e nullità relativa, rilevabile su rituale impugnazione.

Decisivo è il criterio legale del domicilio fiscale. L’art. 58, terzo comma lo individua nel comune della sede legale e, solo in mancanza, della sede amministrativa. L’art. 59 ammette una determinazione derogatoria da parte dell’amministrazione, che però non è stata esercitata. La società, d’altro canto, era tenuta a comunicare le variazioni di sede; in difetto, resta valido l’avviso proveniente dall’ufficio del luogo in cui la società risultava ab origine ubicata, come affermato da Cass. Sez. V n. 16723 del 2007. Poiché la sede legale era a Milano, l’ufficio milanese era competente.

Sul ricorso relativo al legale rappresentante, il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Chi agisce in proprio non è titolare del rapporto sostanziale facente capo alla società e non può far valere un diritto altrui, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ.: la causa non poteva essere proposta fin dal primo grado. La sentenza è cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

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