Litispendenza tra azione restitutoria post nullità donazione e opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 19304 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di restituzione di somme conseguente alla nullità della donazione per difetto della forma dell’atto pubblico ha natura di azione personale di restituzione ex art. 2033 c.c., non configura una petitio hereditatis. La domanda proposta con decreto ingiuntivo, fondata sul giudicato interno sulla nullità, e la domanda di accertamento della nullità e restituzione, introdotta in via ordinaria e pendente in appello, hanno il medesimo oggetto e titolo, sicché ricorre l’identità di causa che determina la litispendenza ex art. 39 c.p.c. Tale identità non consente la sospensione del processo per pregiudizialità.
Il Fatto
L’erede di una donante ha convenuto in giudizio la beneficiaria di talune attribuzioni patrimoniali effettuate mediante bonifici e assegni circolari, chiedendone la restituzione per un sesto dell’importo, assumendo la nullità delle donazioni per carenza della forma pubblica. Il Tribunale ha dichiarato la nullità delle donazioni ma ha respinto la domanda restitutoria per intervenuta prescrizione. La statuizione sulla nullità, non appellata, è divenuta definitiva, mentre sull’accoglimento dell’azione restitutoria pende appello dinanzi alla Corte distrettuale.
Il medesimo attore ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi della donante, per il pagamento delle medesime somme. Avverso il decreto, gli ingiunti hanno proposto opposizione e il Tribunale, rilevata d’ufficio la litispendenza con il giudizio di appello, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando l’attore alle spese. Avverso tale ordinanza, l’attore ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude l’inammissibilità del ricorso, pur in assenza di una strutturazione in motivi distinti, ritenendo che le questioni giuridiche e le censure alla pronuncia siano adeguatamente esposte e che, in sede di regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., essa possa qualificare autonomamente le azioni in qualità di giudice del fatto processuale.
Nel merito, la Suprema Corte chiarisce che l’azione monitoria non integra una petitio hereditatis. Tale azione è diretta al riconoscimento della qualità di erede, quale presupposto strumentale per ottenere la restituzione di beni compresi nell’asse al momento dell’apertura della successione e detenuti sine titulo da terzi. Le somme che il de cuius abbia rimesso in vita al futuro erede, in forza di un titolo preesistente e indipendente rispetto alla morte, non ricadono nell’asse ereditario e non sono reclamabili con l’azione di petizione, come già affermato dai precedenti richiamati.
Le domande proposte nei due giudizi hanno la medesima natura di azioni personali di restituzione conseguenti alla nullità del titolo di acquisto, differenziandosi solo per il diverso momento di accertamento della nullità: in via incidentale nel giudizio di appello, ovvero in via definitiva, quale presupposto del decreto ingiuntivo. Tale identità di causa, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., rende corretta la declaratoria di litispendenza, non potendo trovare applicazione l’istituto della sospensione per pregiudizialità, che presuppone una diversità delle domande.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause
- Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza