Sequestro preventivo legittimo senza contraddittorio nell’impugnazione di merito (Cass. pen. Sez. 2 n. 2238 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a disporre il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., spetta al giudice competente a pronunciarsi nel merito, ivi inclusa la corte di appello investita dell’impugnazione. La natura incidentale della domanda cautelare la sottrae al preventivo contraddittorio tra le parti, essendo la garanzia difensiva assicurata dall’instaurazione del procedimento di riesame o dalla possibilità di richiedere la revoca della misura. La richiesta di trattazione orale nel giudizio di cassazione, presentata ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., è irrevocabile, con la conseguenza che la parte non può, successivamente all’accoglimento, chiedere di tornare al rito camerale non partecipato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Corte di appello di Palermo. La misura era stata disposta su beni già oggetto di sequestro probatorio e per i quali la sentenza di primo grado, che aveva condannato la ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., aveva disposto la restituzione, non ancora eseguita. La difesa deduceva, tra l’altro, l’incompetenza della corte di appello e la violazione del contraddittorio, lamentando che il provvedimento cautelare fosse stato emesso sulla base di informative di polizia giudiziaria acquisite al di fuori del fascicolo del dibattimento e quindi inutilizzabili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare, ha ritenuto corretto il provvedimento presidenziale che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di revoca della richiesta di trattazione orale, essendo tale richiesta “irrevocabile” ai sensi dell’art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen. Una volta instaurato il rito partecipato, la parte perde ogni facoltà di incidere nuovamente sulla scelta procedimentale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che il sequestro preventivo può essere correttamente disposto dalla corte di appello, quale giudice competente a pronunciarsi nel merito. Tuttavia, la natura incidentale della domanda cautelare la rende una richiesta inaudita altera parte, che si sottrae al preventivo contraddittorio. La garanzia difensiva è infatti assicurata dalla successiva procedura di riesame o dalla possibilità di chiedere la revoca della misura.
La Corte ha altresì escluso qualsiasi profilo di inutilizzabilità degli elementi di prova allegati dal pubblico ministero a sostegno della domanda cautelare, ancorché differenti da quelli acquisiti nel processo. La loro valenza, con riguardo alla legittimità del sequestro, va apprezzata con le regole proprie del giudizio cautelare, mentre la valutazione sulla loro utilizzabilità nel merito resta riservata alla sedes della cognizione piena.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza relativa al ritardo nell’esecuzione del dissequestro esulava dal perimetro del giudizio di impugnazione del provvedimento cautelare. Infine, l’ultimo motivo, concernente la motivazione del provvedimento impugnato, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità. L’ordinanza impugnata aveva sufficientemente motivato sia il fumus commissi delicti, basato sugli esiti della sentenza di primo grado, sia il periculum in mora, desunto dall’assenza di disponibilità finanziarie lecite in capo all’imputata. Inoltre, l’emissione del decreto che dispone il giudizio preclude la proponibilità di questioni sulla sussistenza del fumus, come da precedente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35715 del 2020).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento