Doppia conforme di condanna nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 903 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, qualora all’esito del giudizio di rinvio si pervenga a una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto alla pronuncia di assoluzione annullata dalla Corte di cassazione, si configura un’ipotesi di doppia pronuncia conforme che salda la condanna emessa dal giudice rescissorio con quella del primo giudice. Il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti del giudicato interno, può procedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, senza essere vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento. La valutazione delle discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica, dovendosi considerare recessive le contraddizioni su elementi marginali rispetto alla convergenza del narrato sui profili essenziali del fatto.

Il Fatto

La Corte d’assise di Caltanissetta aveva condannato l’imputato, ritenuto colpevole di concorso in omicidio commesso con premeditazione e in contesto mafioso. La Corte d’assise d’appello di Catania aveva poi assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, ma la Prima sezione della Cassazione aveva annullato tale pronuncia per vizio di motivazione, ritenendo non adeguatamente valutate le emergenze probatorie, in particolare il ruolo dell’imputato nel sodalizio e i riscontri alle dichiarazioni accusatorie.

Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale confermava la condanna, valorizzando la convergenza delle propalazioni di tre collaboratori di giustizia. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi i difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Quinta sezione penale ha preliminarmente respinto la tesi difensiva circa l’insussistenza di una “doppia conforme”, affermando che la condanna pronunciata dal giudice del rinvio si salda con quella di primo grado, pur in presenza di una precedente assoluzione annullata. Ha inoltre ribadito che il giudice del rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può legittimamente addivenire a una soluzione diversa da quella del giudice annullato, purché motivi adeguatamente.

Nel merito, la Corte ha rilevato che le propalazioni dei collaboratori di giustizia coincidono sui dati essenziali: il movente, il ruolo di mandante, la funzione di attrazione della vittima svolta dall’imputato in virtù del rapporto di amicizia e la sua partecipazione all’esecuzione materiale. Le discrasie segnalate dalla difesa sono state ritenute dal giudice di merito non decisivamente rilevanti, attenendo a circostanze marginali del racconto, come la presenza di un coimputato poi assolto o il tipo di autovettura utilizzata.

Quanto alla conoscenza dei fatti da parte di due collaboranti, la Corte ha escluso l’identità della fonte de relato, valorizzando la conoscenza diretta del terzo collaboratore sulla fase dell’attrazione della vittima. Ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione delle emergenze documentali relative alle attività commerciali e la rinnovata testimonianza circa la disponibilità del locale ove si consumò l’omicidio.

La Corte ha infine giudicato non illogico il diniego delle attenuanti generiche, considerata la gravità del fatto, il curriculum criminale dell’imputato e l’assenza di segni di resipiscenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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