Ordine di demolizione, revoca ammessa solo per eseguirlo spontaneamente (Cass. pen. Sez. III n. 33797 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione di opera abusiva, una volta decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Verificatosi il fenomeno acquisitivo, ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto per prevalenti interessi pubblici, il destinatario della condanna può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per eseguirlo spontaneamente. Egli è privo di interesse a formulare richieste diverse, poiché il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione a spese del responsabile dell’abuso.
Il Fatto
La ricorrente era stata riconosciuta colpevole, con sentenza del Tribunale di Napoli del 2 novembre 2015, divenuta definitiva il 24 maggio 2018 dopo la parziale riforma in appello, di una serie di contravvenzioni edilizie e paesaggistiche che avevano determinato l’adozione dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Dopo la definitività del giudizio, la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli aveva emesso in data 10 maggio 2023 l’ingiunzione a demolire, notificata il successivo 12 luglio 2023.
La condannata aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca o la sospensione di quella ingiunzione. La Corte di appello di Napoli aveva respinto l’istanza con ordinanza, e avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, uno relativo alla valutazione dell’istanza di condono edilizio e alla contraddittorietà della motivazione, l’altro alla violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la contraddizione denunciata — l’istanza indicata come inammissibile nella motivazione e rigettata nel dispositivo — non integra alcuna lesione rilevante della posizione soggettiva della ricorrente, e non rende per ciò solo il provvedimento impugnabile.
Sul secondo motivo, concernente l’intervenuta acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune, la Corte richiama l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ove l’opera insiste.
Per il Collegio, perfezionatosi il fenomeno acquisitivo e in assenza di una delibera del Consiglio comunale che ravvisi prevalenti interessi pubblici al mantenimento, il destinatario della condanna può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione. Ogni altra richiesta è espressione di un difetto di interesse, perché il procedimento sanzionatorio ha come unico esito obbligato la demolizione a spese del responsabile dell’abuso. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. III n. 7399 del 2020, osservando che il caso concreto non corrisponde a tale ipotesi.
Le doglianze relative al mancato perfezionamento del meccanismo acquisitivo attengono a profili di fatto non dedotti nell’incidente di esecuzione e, quindi, non esaminabili nel giudizio di legittimità, neppure sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione.
Infine, la Corte esclude la violazione del principio di proporzionalità. La Corte territoriale ha valorizzato i plurimi episodi di abusivismo edilizio, indice di pervicace ostinazione nella violazione della normativa edilizia. Ciò rende necessaria e prioritaria la rimozione dell’opera abusiva, senza che possa essere contrapposto il lungo lasso di tempo intercorso fra la definitività del provvedimento e la sua esecuzione, poiché in tale periodo la ricorrente avrebbe potuto provvedere alla sostituzione funzionale dell’opera. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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