Motivazione apparente e rinvio tributario per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 29698 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per motivazione meramente apparente, la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado con affermazioni apodittiche e assertive, senza esaminare i motivi di gravame e senza esplicitare le ragioni della conferma. La motivazione per relationem è legittima solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo minimo costituzionale, integrato dalla totale mancanza o dalla mera apparenza della motivazione, dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e dalla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Una società presentava dichiarazione integrativa per l’anno 2012, operando una riliquidazione delle dichiarazioni degli anni precedenti e indicando perdite relative a due impianti fotovoltaici acquisiti in locazione finanziaria. A seguito di controllo formale ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio notificava la comunicazione di irregolarità con rideterminazione del reddito e dell’IRES dovuta e, rigettata l’istanza di autotutela, emetteva la cartella di pagamento per la maggiore imposta.
La società impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto all’agevolazione e l’illegittimità del ricorso alla procedura ex art. 36bis. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Commissione regionale. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrando il primo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della motivazione apparente della sentenza d’appello. Il richiamo è alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile la sola anomalia che si traduca in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata.
Il Collegio richiama poi la tecnica motivazionale per relationem. Secondo le Sezioni Unite n. 14814 del 2008, essa è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e che le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.
Ne deriva che è nulla, perché meramente apparente, la motivazione che si limiti a richiamare la sentenza di primo grado, quando la laconicità non consenta di appurare che alla condivisione si sia pervenuti attraverso l’esame dei motivi di gravame e la considerazione delle allegazioni difensive. La Corte cita sul punto Cass. n. 16612 del 2015, Cass. n. 22022 del 2017 e Cass. n. 27112 del 2018.
Nel caso concreto la CTR aveva confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il primo giudice avesse tenuto conto delle contestazioni dell’Amministrazione. Per la Corte si tratta di affermazioni apodittiche, che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione: il giudice d’appello non dà conto delle critiche specifiche dell’Ufficio, indica un indeterminato avviso di accertamento in luogo della cartella impugnata e individua il punto cruciale della controversia nell’autorizzazione del MISE senza chiarirne rilevanza, collocazione processuale e parte proponente.
Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento degli altri due, vertenti sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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