Doppia conforme e giudicato sulla competenza fallimentare (Cass. civ. Sez. II n. 5254 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La censura di omesso esame di un fatto decisivo, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile quando ricorre l’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. La riproposizione della questione di legittimità costituzionale come motivo di ricorso non coglie la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla non rilevanza della questione. Il giudicato sulla competenza, formatosi a seguito della pronuncia non impugnata che ha declinato la competenza in favore del tribunale fallimentare, preclude la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente domandava al Tribunale di Arezzo la declaratoria di acquisto per usucapione di un compendio immobiliare, evocando in giudizio il fallimento cui l’immobile apparteneva. Il Tribunale toscano, accogliendo l’eccezione della curatela, dichiarava l’improponibilità della domanda, ritenendo competente il tribunale fallimentare.

Radicato il giudizio nella sede fallimentare con ricorso ex art. 93 legge fallimentare, la domanda veniva rigettata e il provvedimento confermato in sede di opposizione. La ricorrente riproponeva quindi la domanda di usucapione davanti al tribunale ordinario, che la respingeva; la corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo ormai definitivo il decreto di approvazione dello stato passivo e irrevocabile la declinatoria di competenza. Contro tale decisione la ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste il fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mancato esame dell’eccezione di incostituzionalità di alcune disposizioni della legge fallimentare, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, sussiste l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La relativa declaratoria è imposta anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Sez. II n. 7724 del 2022; Sez. VI-3 n. 15777 del 2022; Sez. L n. 24395 del 2020).

In secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale non era stata obliterata, ma trattata dalla corte d’appello e ritenuta priva di rilevanza per il processo in corso. La Corte ricorda che, secondo la legge cost. n. 1/1948 e l’art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, la rilevanza — ossia il nesso di strumentalità tra il dubbio di costituzionalità e la definizione del giudizio a quo — costituisce presupposto di ammissibilità della questione. In terzo luogo, la riproposizione sic et simpliciter del tema come motivo di ricorso non coglie la ratio della decisione impugnata, fondata sulla non rilevanza.

Con il secondo motivo la ricorrente denunziava la violazione dell’art. 21 cod. proc. civ., reputando di poter instaurare un nuovo giudizio di usucapione, diverso dall’azione di rivendica. Anche tale motivo è inammissibile: la corte d’appello ha ricostruito l’iter giudiziario e rilevato che la declinatoria di competenza del giudice aretino, non impugnata, era passata in giudicato. Una volta adita la sede fallimentare, dopo il rigetto della domanda di ammissione al passivo e la sua irrevocabilità per difetto di gravame, la domanda non poteva più essere riproposta davanti al tribunale ordinario.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre all’onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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