Decadenza del permesso edilizio vincolante nel processo penale (Cass. pen. Sez. 3 n. 10076 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue alla manifesta infondatezza delle doglianze che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, mirano a una rivalutazione del merito. In tema di reati edilizi e paesaggistici, l’accertamento definitivo della decadenza del permesso di costruire compiuto dal giudice amministrativo costituisce un dato che il giudice penale può legittimamente porre a fondamento della propria decisione, senza che ciò integri violazione del principio di autonomia del processo penale. La realizzazione di un aumento volumetrico superiore al 30% della costruzione originaria in area vincolata integra il delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, e non la mera contravvenzione urbanistica. Il dolo del committente è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’intervento, desumibile anche dalla complessità della vicenda amministrativa e dagli obblighi informativi gravanti sul proprietario, il quale non può giovarsi dell’ignoranza della normativa italiana se assistito da professionisti di fiducia.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, aveva dichiarato non doversi procedere per l’abuso edilizio perché prescritto, rideterminando la pena per il delitto paesaggistico. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere, nelle rispettive qualità di proprietaria committente, direttore dei lavori e titolare dell’impresa, della realizzazione di lavori di demolizione, ricostruzione e ampliamento di una villa in area vincolata, senza titolo o con titolo scaduto, con un aumento volumetrico superiore al 30%. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’epoca di inizio dei lavori, alla qualificazione del reato e all’elemento soggettivo della committente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i ricorsi manifestamente infondati, ripercorrendo i motivi dedotti. In ordine al primo motivo, relativo all’epoca di inizio dei lavori, i giudici di legittimità hanno rilevato la natura meramente fattuale della doglianza, atteso che la corte territoriale aveva accertato, sulla base della comunicazione di inizio lavori e delle foto aeree, che i lavori erano iniziati solo nell’ottobre 2017 e non nel 2013 come sostenuto dai ricorrenti. La motivazione è stata ritenuta ineccepibile, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2854 del 2024, che aveva definitivamente accertato la decadenza del permesso di costruire e la legittimità dei provvedimenti repressivi.
Quanto al secondo motivo, concernente il delitto paesaggistico, la Corte ha escluso che i calcoli volumetrici potessero essere rivalutati in sede di legittimità, essendo emerso un aumento superiore alla soglia del 30%, con conseguente corretta applicazione dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. Sul punto, i giudici hanno richiamato un consolidato orientamento di legittimità, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica.
Il terzo motivo, relativo al dolo della committente, è stato infine ritenuto fattuale e privo di pregio. La Corte ha condiviso l’apprezzamento della corte territoriale, la quale aveva evidenziato che la ricorrente, proprio per la sua nazionalità straniera e l’asserita ignoranza della normativa italiana, era gravata da un obbligo di informazione più approfondito e che era stata costantemente aggiornata dai professionisti di fiducia. Ne deriva la piena sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non potendo la committente invocare un’ignoranza scusabile.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa.
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Nota della Redazione
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