Confisca allargata e terzi interessati obbligo di motivazione del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 1066 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sull’opposizione avverso l’ordinanza reiettiva dell’incidente di esecuzione proposto dal terzo interessato che lamenti l’illegittima confisca allargata di beni a lui intestati, è tenuto a fornire autonoma e specifica motivazione sulle deduzioni difensive, anche documentali, che confutino i presupposti dell’ablazione. La motivazione è inesistente, e il provvedimento è annullabile, quando il giudice dell’esecuzione si limiti a riprodurre pedissequamente la motivazione del giudice della cognizione senza valutare gli elementi sopravvenuti e le prove prodotte. L’obbligo di autosufficienza della motivazione, ex art. 125 cod. proc. pen., in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost., non tollera il rinvio implicito a provvedimenti anteriori, tanto più se già superati da decisioni definitive della Corte di legittimità.
Il Fatto
Due ricorrenti, in qualità di terze interessate, avevano promosso incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca di beni a esse intestati. Si trattava di un’azienda di famiglia fondata nel 1966 e di un patrimonio immobiliare registrato, oggetto di sequestro preventivo risalente al 2011, poi confiscato nell’ambito di un procedimento per associazione mafiosa a carico di un terzo, condannato in primo grado.
Le istanti, estranee al giudizio di cognizione, rivendicavano la titolarità effettiva, e non formale, dei beni, escludendo il ruolo di mere prestanome. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con ordinanza del 30.12.2022; avverso tale provvedimento le interessate proponevano opposizione, accolta con ordinanza del 25.06.2024, a sua volta impugnata per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione accoglie il ricorso ritenendo il primo motivo, assorbente, manifestamente fondato. Il fulcro del ragionamento è la violazione del principio di autosufficienza della motivazione: la difesa delle ricorrenti aveva documentato di aver addotto, tanto nell’atto introduttivo dell’incidente quanto nella successiva opposizione, una pluralità di elementi — prova testimoniale, documentale e consulenze tecniche di parte — volti a confutare i presupposti della confisca e, segnatamente, la sola titolarità formale dei beni in capo alle terze.
Il giudice dell’esecuzione, però, in nessuna delle due fasi ha fornito il dovuto riscontro alle deduzioni difensive. Si è limitato a riproporre, pressoché integralmente, la motivazione spesa dal giudice di primo grado nel giudizio di cognizione, a sua volta ricalcante quella del sequestro preventivo del 2011. La Corte parla di totale abdicazione ai compiti valutativi del giudice dell’esecuzione.
L’argomentazione più incisiva riguarda il riferimento “automatico” al ruolo apicale che l’indagato avrebbe rivestito nell’organizzazione criminale. Tale ruolo era stato già definitivamente escluso dalla Corte di cassazione, con una pronuncia di due anni anteriore all’ordinanza del 30.12.2022, sicché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto prendere atto del dato e rivalutare le prove prodotte, non reiterare la ricostruzione della cognizione.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina — Ufficio G.I.P., che dovrà procedere a nuova valutazione tenendo conto di tutti gli elementi forniti e prodotti dalla difesa nel corso delle due fasi di merito dell’incidente di esecuzione.
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Nota della Redazione
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