Atti acquisiti dopo la scadenza delle indagini e uso cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 10546 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, a condizione che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel procedimento i cui termini sono scaduti. Non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli meramente ricognitivi, finalizzati a documentare la permanenza e l’attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di falsi sinistri stradali.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del tribunale di Avellino e la violazione delle norme in materia di termini delle indagini preliminari, assumendo che il giudice della cautela avesse fondato la propria decisione su un’informativa di polizia giudiziaria acquisita dopo la scadenza di detti termini.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era ritenuto fondato esclusivamente con riguardo al motivo concernente l’utilizzabilità dell’informativa di polizia giudiziaria del 29 maggio 2025, con conseguente assorbimento del motivo relativo alle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli elementi probatori acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati in sede cautelare solo se provenienti da indagini estranee o da altri procedimenti, e comunque mai se risultato di verifiche finalizzate ad approfondire gli elementi emersi nel procedimento i cui termini siano scaduti.
Il tribunale del riesame aveva invece interpretato erroneamente un precedente di legittimità, ritenendo che la sanzione dell’inutilizzabilità fosse circoscritta ai soli atti aventi funzione probatoria. La Corte ha chiarito che tale limite opera specificamente con riferimento all’uso cautelare di elementi acquisiti fuori termine, e non può essere esteso fino a legittimare l’impiego di atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine.
Quanto alla natura dell’informativa, la Corte ha precisato che le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria che costituiscono mera rielaborazione di attività svolte nei termini, o che siano finalizzate a documentare la permanenza di situazioni già accertate, non sono inutilizzabili. Il tribunale, tuttavia, non aveva chiarito se la nota del 29 maggio 2025 fosse riepilogativa di attività pregresse o contenesse elementi investigativi nuovi, né aveva verificato se tali elementi fossero il frutto di indagini disposte per controllare gli elementi emersi nel procedimento.
Conseguentemente, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, rinviando al tribunale di Napoli per un nuovo giudizio in cui dovrà accertarsi l’utilizzabilità della suddetta nota, e, in caso di esito negativo, la sussistenza attuale del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
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Nota della Redazione
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