Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla prova dichiarativa nei reati sessuali (Cass. pen. Sez. III n. 40770 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme di merito, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo; il ricorrente che deduca il vizio di motivazione deve pertanto confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti di entrambe le sentenze, non essendo sufficiente la contestazione genericamente opposta alla sola decisione di secondo grado. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla prova dichiarativa investe la tenuta logica della motivazione e non la capacità dimostrativa delle prove, ove queste siano state legittimamente assunte: la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile solo quando si traduca in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale. La richiesta di giudizio abbreviato non condizionato comporta l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, con la conseguenza che la valutazione delle risultanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in cassazione ove non manifestamente illogica.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in esito a rito abbreviato, alla pena di otto anni di reclusione per i delitti di violenza sessuale continuata e aggravata e maltrattamenti in famiglia. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone.
Avverso la decisione di secondo grado la difesa propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: l’omessa perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere; il mancato accertamento della capacità di testimoniare delle minori; la dedotta circolarità della prova e la violazione delle regole di valutazione; l’omessa risposta alle doglianze sull’assenza di riscontri medici, con violazione del ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione della doppia conforme di merito. Il secondo giudice ha riesaminato il medesimo materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, preso atto delle censure, è giunto alla stessa conclusione. Le due motivazioni si integrano in un unico corpo argomentativo e il ricorrente ha l’onere di confrontarsi puntualmente con entrambe, circostanza ritenuta non sussistente nel caso di specie.
Quanto alla richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, essa comporta l’accettazione del giudizio allo stato degli atti e rende utilizzabili tutti gli atti legalmente compiuti o formati e acquisiti al fascicolo del pubblico ministero: valutazione totalmente discrezionale e non oggetto di ricorso per cassazione. Ne deriva che l’omessa perizia psichiatrica non è censurabile, poiché la doppia e conforme valutazione dei giudici di merito non appare manifestamente illogica né contraddittoria, essendo onere delle parti allegare elementi concreti e non manifestamente inconferenti.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile anche per tardività: la censura d’appello non investiva l’omessa indagine sulla capacità di testimoniare delle persone offese, bensì la loro inattendibilità, e la doglianza risulta così dedotta per la prima volta in cassazione. Nel merito, il giudice non è tenuto a disporre accertamenti sulla capacità di testimoniare in assenza di elementi patologici che possano farne dubitare, e in tema di violenza sessuale su minori il mancato espletamento della perizia non determina di per sé l’inattendibilità della testimonianza.
La doglianza sull’attendibilità delle persone offese è parimenti inammissibile. La deduzione del vizio di violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è consentita ove mira a censurare la valutazione degli elementi di prova, non essendo tale inosservanza prevista a pena di nullità. Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. I riscontri estrinseci, ove opportuni, possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio, comprese le testimonianze de relato.
Infine, la censura sulla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio è manifestamente infondata: in sede di legittimità la sua violazione rileva solo se precipita in una illogicità manifesta e decisiva, poiché oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione delle prove ma la tenuta logica della sentenza. Il ricorso, che sollecita una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità, è rigettato con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.