Ricorso inammissibile se non censura la motivazione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34219 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il motivo che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva deve spiegare le ragioni per cui l’assunzione avrebbe carattere decisivo e capacità di disarticolare il ragionamento sviluppato dai giudici di merito. La causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis cod. pen. può essere esclusa anche a livello putativo quando, alla luce di un ragionevole argomentare, l’attività degli agenti non risulti arbitraria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25.09.2025, ha confermato la condanna di due imputati per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi.
Il primo ricorrente ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, un vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di approfondimento istruttorio e l’erronea applicazione dell’art. 393-bis cod. pen. Il secondo ha riproposto censure già esaminate in appello e ha invocato la medesima causa di giustificazione, chiedendo in subordine una diversa qualificazione delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le posizioni dei due ricorrenti, ma il percorso argomentativo converge sul medesimo principio: il ricorso che non si misura con la motivazione della sentenza territoriale è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che nel ricorso non si spiegano le ragioni per cui l’assunzione della prova richiesta avrebbe un carattere decisivo e sarebbe capace di disarticolare il ragionamento dei giudici di merito. La doglianza resta così una mera enunciazione, priva del necessario confronto critico con le sentenze di primo e secondo grado.
Il motivo relativo all’art. 393-bis cod. pen. replica la censura già espressa in appello. La Corte territoriale aveva dato atto che gli agenti avevano informato la ricorrente del fatto che, in banca dati, la polizza assicurativa del veicolo non risultava pagata. Su questa base, secondo il ragionevole argomentare della Corte di merito, l’attività degli operanti non poteva apparire arbitraria — nemmeno a livello putativo — a prescindere dalla soggettiva convinzione dell’avvenuto pagamento.
Per il secondo ricorrente, il primo e il secondo motivo riproducono censure già vagliate e disattese, senza confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. La Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto provata la condotta minatoria e l’ha qualificata come funzionalmente e teleologicamente diretta a ostacolare il compimento di un’attività d’ufficio ancora in corso. La richiesta assolutoria o di diversa qualificazione mira a una rivalutazione del fatto, sottratta al sindacato di legittimità.
Anche l’invocata causa di giustificazione è giudicata a-specifica e manifestamente infondata, essendo stata esclusa motivatamente, anche a livello putativo. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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