Ricorso in cassazione inammissibile per carenza di interesse sulla sola aggravante (Cass. pen. Sez. 3 n. 11055 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate che non sia rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipenda, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura. L’eventuale questione relativa al superamento del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non può essere dedotta in sede di legittimità avverso l’ordinanza genetica, ma deve formare oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. nei confronti dell’indagato in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità. In particolare, censurava l’erroneo riferimento alla tipologia di sostanza sequestrata, trattandosi di marijuana e non di hashish, e il carattere meramente congetturale delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al superamento della soglia dei due chilogrammi di THC, anche in considerazione della diversa concentrazione di principio attivo tra hashish e sostanza sequestrata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo preliminare e assorbente il rilievo del difetto di interesse in capo al ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate che non contesti il quadro indiziario o le esigenze cautelari ma solo la configurabilità di circostanze aggravanti, quando dall’esistenza di queste non dipenda la legittimità della misura.
Nella specie, l’applicazione o meno dell’aggravante non incideva sulla legittimità della misura custodiale in carcere. La Corte ha precisato che ogni ulteriore approfondimento sul tema dell’eventuale superamento del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non potrebbe che essere oggetto di apposita istanza volta a far dichiarare la perdita di efficacia della misura.
La Corte ha inoltre osservato, solo per completezza, che il Tribunale aveva comunque ritenuto legittima l’applicazione dell’aggravante pur in assenza del deposito della consulenza tecnica, facendo leva su dati ricavati da fonti internazionali secondo cui la potenza media della cannabis in foglie e infiorescenze si aggira ormai intorno all’11% di THC, percentuale considerabilmente diversa da quella del 5% assunta come parametro dalle Sezioni Unite nella sentenza Biondi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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