Prova nuova e poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29741 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado non è oggetto di preclusione assoluta: ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. il giudice può ammetterli, anche d’ufficio, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti siano allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sussistano significative piste probatorie emergenti dal materiale probatorio del primo grado. Il potere officioso ex art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. consente al giudice del lavoro di ammettere anche una prova testimoniale d’ufficio, pure fuori dei limiti del codice civile, quando dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione di altri mezzi di prova siano dedotti, sia pure implicitamente, i fatti e i mezzi idonei a sorreggere le ragioni della parte. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una banca aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello QD4 — Quadro Direttivo di IV livello — dall’1.1.2008, per avere svolto mansioni di coordinamento su un numero di unità lavorative corrispondente al requisito contrattuale richiesto. La Corte d’Appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda, condannando la banca al pagamento delle differenze retributive.
La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, contestando l’acquisizione in appello dei fogli presenza, l’escussione d’ufficio di un teste non indicato dalle parti, la distribuzione dell’onere probatorio, l’omesso esame di fatti decisivi, l’interpretazione del CCNL di settore, l’assorbimento dell’assegno personale e l’ultrapetizione in relazione al periodo retributivo riconosciuto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo osservando che la prova nuova in appello può essere ammessa a prescindere dal fatto che la parte sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello dell’accertamento della verità: ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. il deposito di documenti in secondo grado non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammetterli anche d’ufficio, purché allegati nell’atto introduttivo e sorretti da significative piste probatorie. L’apprezzamento di idoneità ad eliminare le incertezze sui fatti costitutivi involge valutazioni di merito, tanto più che il primo giudice aveva negato ogni istruttoria.
Anche il secondo motivo è respinto. Il potere d’ufficio del giudice del lavoro, fatta eccezione del giuramento decisorio, riguarda ogni mezzo di prova e non esclude l’ammissione di una prova testimoniale d’ufficio, quando dagli atti emergano fatti e mezzi idonei a sorreggere le ragioni della parte. Quanto alla specificità dei capitoli, la Corte richiama il principio per cui essa è soddisfatta quando i fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, valutati non solo nella loro letterale formulazione ma in relazione agli altri atti di causa.
Il terzo motivo è inammissibile: per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la norma, non che abbia attribuito maggior forza a talune prove. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se l’onere sia stato attribuito a parte diversa da quella onerata. Nella specie alcuna inversione si è verificata, poiché la produzione dei cedolini contribuisce a provare l’adempimento dell’obbligazione retributiva, il cui onere non grava sul lavoratore. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, perché critica esiti di valutazione probatoria senza enucleare un fatto storico decisivo trascurato.
Il quinto motivo è infondato: la disciplina collettiva non contiene elementi testuali o sistematici che impongano di computare solo i dipendenti stabilmente in organico, richiedendo esclusivamente che i lavoratori siano addetti all’unità. Il sesto motivo è respinto: il superminimo è soggetto al principio dell’assorbimento, salvo diverso accordo delle parti, e l’accertamento sulla volontà negoziale è riservato al giudice del merito. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la società riportato i contenuti dell’atto introduttivo.
Nota della Redazione
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