Doppia conforme e silenzio su specifiche deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. I n. 2156 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza, quando ricorre la c.d. doppia conforme è sufficiente che il giudice di appello si saldi con la sentenza di primo grado, adottandone i criteri di valutazione delle prove, affinché le due decisioni possano essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. Ne consegue che non è necessaria l’esplicita confutazione di ogni specifica deduzione difensiva, ove il complesso argomentativo ne comporti la reiezione implicita, senza lasciare spazio a una valida alternativa. Non integra vizio di motivazione l’omessa valutazione di singoli dati probatori estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro cui ogni elemento sia contestualizzato a consentire la verifica della sua consistenza o della sua ininfluenza. Non viola, inoltre, il divieto di testimonianza indiretta la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca sulle attività di indagine svolte da altri appartenenti alla polizia giudiziaria nel medesimo contesto investigativo.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 180.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 12, commi 3, lett. a), b), c) e d), 3-bis e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, in concorso con altri, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di dieci cittadini extracomunitari. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna, respingendo i motivi di appello volti a far valere il difetto di giurisdizione, l’insussistenza del fatto e il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e della sospensione condizionale.

Avverso tale pronuncia il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la mancanza di motivazione su un motivo di appello e, con un secondo motivo, l’inosservanza dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’asserita omissione di esame di una delle doglianze d’appello. Il Collegio richiama la nozione di doppia conforme, ribadendo che essa ricorre quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, sia mediante richiami sia adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove, così che le due decisioni formano un unico complessivo corpo argomentativo.

Su questa base, la Corte osserva che il giudice di appello ha espressamente condiviso il ragionamento del primo giudice e ha indicato gli elementi a carico del ricorrente, individuandoli nelle dichiarazioni convergenti di più soggetti. Le distonie segnalate dalla difesa riguardano parti della ricostruzione e non minano la credibilità complessiva dei dichiaranti né la plausibilità della ricostruzione, sorretta da riscontri esterni.

La Corte afferma il principio per cui il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame è irrilevante quando essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. Non è necessaria l’esplicita confutazione delle singole tesi difensive, essendo sufficiente una ricostruzione dei fatti che ne comporti la reiezione implicita, senza lasciare spazio a una valida alternativa, richiamando al riguardo Sez. 3, n. 3239 del 2022 e Sez. 5, n. 1666 del 2015.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ritiene una parte reiterativa delle censure già esaminate. Resta la doglianza sull’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste ufficiale di polizia, che aveva riferito il contenuto di una relazione redatta da altri appartenenti alla polizia giudiziaria non sentiti in dibattimento. La Corte esclude la violazione dell’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., richiamando Sez. 3, n. 6116 del 2016: non viola il divieto di testimonianza indiretta la deposizione che riferisca non dichiarazioni di terzi, ma attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo.

Nel resto, il motivo sollecita una lettura alternativa dei dati probatori e una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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