Sequestro preventivo: l’indagato non proprietario deve allegare un interesse concreto alla restituzione (Cass. pen. Sez. 3 n. 8016 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen., ma la sua sussistenza non esonera dall’onere di dimostrare un interesse concreto e attuale all’impugnazione, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. L’indagato non titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo può proporre gravame solo se allega una relazione con la cosa che giustifichi la pretesa alla sua restituzione, quale effetto tipico del dissequestro. Il socio di una società proprietaria del bene non è legittimato a impugnare il sequestro preventivo per la sola qualità di titolare di quote sociali, difettando un diritto alla restituzione quale effetto immediato del provvedimento.
Il Fatto
Con ordinanza del 08 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibili gli appelli cautelari proposti dagli indagati avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto le istanze di revoca parziale del sequestro preventivo di un complesso immobiliare, chiedendo la restituzione di una sola area interna. Il Tribunale ha ritenuto che gli indagati, non essendo titolari del bene, fossero privi di un interesse proprio alla restituzione.
Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza di un concreto interesse alla restituzione, sia in quanto soci e amministratori della società proprietaria, sia per evitare eventuali azioni di responsabilità per la mancata utilizzazione commerciale del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, con conseguente assorbimento del secondo. Ha premesso che la legittimazione astratta al riesame reale è attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tale legittimazione, tuttavia, non è sufficiente: deve sussistere anche l’interesse all’impugnazione previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito di ammissibilità di ogni gravame.
La Corte ha superato il risalente indirizzo che presumeva l’interesse dalla mera qualità di persona sottoposta alle indagini, affermando che, a partire dalle Sezioni Unite richiamate, l’indagato non titolare del bene deve allegare un interesse concreto e attuale all’impugnazione, funzionale al risultato della restituzione della cosa. Tale onere di allegazione, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto dalla sola proposizione dell’istanza di revoca.
Nel caso di specie, gli indagati avevano agito in proprio, e non come rappresentanti della società proprietaria: anche in caso di accoglimento delle loro istanze, i beni sarebbero stati restituiti alla società e non a loro personalmente. La Corte ha quindi escluso che l’interesse a evitare azioni di responsabilità o la qualità di soci potesse fondare la legittimazione all’impugnazione, in quanto il singolo socio non vanta un diritto alla restituzione quale effetto immediato del dissequestro e può sollecitare gli organi sociali ad agire.
I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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