Inammissibile l’appello dell’imputato per sentenza ex art. 131-bis cod. pen (Cass. pen. Sez. 3 n. 10025 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena pecuniaria o con pena alternativa, non è appellabile dall’imputato e dal pubblico ministero, per espressa disposizione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., neppure quando contenga statuizioni civili. La parte civile conserva invece la legittimazione ad appellare e, in caso di suo appello, il ricorso per cassazione dell’imputato si converte in appello. La motivazione apparente della sentenza di merito — consistente nella generica enunciazione di responsabilità senza esposizione e analisi critica delle prove — determina la nullità del provvedimento e comporta l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per l’integrazione delle lacune motivazionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava non punibili due imputati per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., per particolare tenuità del fatto, condannandoli al risarcimento del danno e alle spese in favore della parte civile. Tanto l’imputato quanto l’imputata proponevano appello, deducendo plurimi motivi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello di Reggio Calabria, ritenuta l’inappellabilità del provvedimento, trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione. Nelle more, la difesa dell’imputata chiedeva il differimento della decisione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione dell’appellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. con statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondati gli atti di appello, qualificati come ricorsi, ravvisando nella sentenza impugnata una motivazione apparente. Il giudice di merito non aveva infatti esposto le prove assunte né offerto un’analisi critica degli elementi di prova, limitandosi a una generica enunciazione di responsabilità, senza confrontarsi con le deduzioni difensive. L’assenza di motivazione comporta l’annullamento del provvedimento, ma con rinvio al giudice di primo grado per consentire l’integrazione delle lacune, non ricorrendo l’ipotesi della nullità della sentenza-documento che avrebbe imposto l’annullamento senza rinvio.
Quanto alla competenza successiva all’annullamento, il Collegio esclude che possa essere disposta la trasmissione alla Corte di appello. La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pronunciata per un reato punito con pena pecuniaria o alternativa, è inappellabile dall’imputato e dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 23406 del 30/01/2025, che ha ribadito il principio sistematico dell’inappellabilità per l’imputato, pur riconoscendo la legittimazione della parte civile ad appellare nel vuoto normativo dei processi dinanzi al giudice di pace.
La Corte affronta il contrasto potenziale segnalato dall’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione, che ha sottoposto alle Sezioni Unite la questione se la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. con condanna al risarcimento sia appellabile dall’imputato. Nel caso di specie, tuttavia, la condanna al risarcimento era generica e immotivata, difettando l’accertamento del danno e del nesso causale, circostanza che differenzia la fattispecie da quella scrutinata dalla Quinta Sezione, incentrata sulla condanna alla provvisionale. Infine, richiamato il principio per cui l’appello non gode di copertura costituzionale, la Corte ribadisce che l’eventuale appello della parte civile non incide sull’inappellabilità per l’imputato, il cui ricorso per cassazione può convertirsi in appello solo se quest’ultimo abbia proposto impugnazione.
La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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