Doppia conforme e sindacato di legittimità su prove e lieve entità (Cass. pen. Sez. III n. 6785 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, i poteri di valutazione della Corte di legittimità sono limitati: è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori e non può evocarsi il travisamento della prova, salvo che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. È pertanto inammissibile il ricorso che, censurando la valutazione degli indizi e la loro valenza dimostrativa, miri a ottenere una lettura alternativa delle risultanze istruttorie già oggetto di concorde e non manifestamente illogica disamina nei due gradi di merito. È parimenti inammissibile, per genericità, la censura sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990 quando il giudice di merito abbia indicato elementi — sistematicità delle cessioni, capacità di soddisfare una platea indeterminata di acquirenti, organizzazione, disponibilità di quantitativi non trascurabili — sintomatici della non modesta offensività delle condotte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo sugli appelli proposti da due imputati avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Palmi emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di entrambi per plurime contestazioni del reato di cui all’art. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309/1990. Per il primo ricorrente la pena è stata rideterminata dopo alcune assoluzioni, mentre per il secondo la Corte, riqualificata una condotta di offerta in vendita in quella di detenzione, ha rigettato l’impugnazione.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., censurando la valutazione degli indizi, il diniego del fatto di lieve entità e il trattamento sanzionatorio. Il secondo ha lamentato l’esclusione della qualificazione delle proprie condotte come fatti di lieve entità, valorizzando il contesto in cui sono state realizzate e la loro limitata portata economica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, il controllo di legittimità non può spingersi fino a una nuova interpretazione delle prove. Il ricorrente non può invocare il travisamento della prova se non allega che i giudici abbiano fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso concreto le censure miravano a una lettura alternativa degli indizi, già oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi con motivazione corretta e immune da vizi logici.
Quanto al fatto di lieve entità, la Corte richiama il principio per cui è legittimo il diniego di tale qualificazione quando l’attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato, connotato da controllo del territorio, impiego di mezzi funzionali, reiterazione delle condotte e disponibilità di sostanze differenziate, elementi sintomatici della capacità di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (richiamata la Sez. II n. 5869 del 2023). Nel caso di specie la Corte d’appello ha valorizzato la pluralità e sistematicità delle cessioni, la facilità di approvvigionamento e l’organizzazione apprestata per perfezionarle, indicando così la non modesta offensività delle condotte rispetto al bene protetto della salute pubblica.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è dichiarato inammissibile per genericità, essendo incentrato sulla sola deduzione dell’eccessività della pena, senza confronto critico con la motivazione. La Corte osserva che una pena base inferiore alla media edittale non richiede analitica giustificazione, così come gli aumenti per la continuazione contenuti non esigono diffusa spiegazione.
Anche il ricorso del secondo imputato è giudicato manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva sottolineato il ruolo di riferimento nell’ambito di un insediamento informale, la capacità di soddisfare una platea indeterminata di acquirenti, l’esistenza di un’organizzazione, sia pure rudimentale, e la disponibilità di quantitativi non trascurabili (richiamata la Sez. III n. 13115 del 2020). In conclusione, entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata ex art. 616 cod. proc. pen. in euro tremila per ciascun ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.