Inammissibile il ricorso che ripropone motivi di appello già respinti (Cass. pen. Sez. III n. 6786 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza significativi elementi di novità, i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame. Il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica della coerenza logico-argomentativa della decisione e non consente la rilettura degli elementi di fatto né l’adozione di nuovi parametri di valutazione. Il ricorso avverso statuizioni del giudice di primo grado non devolute con specifico motivo d’appello è inammissibile, avendo la sentenza di primo grado acquistato, su tali punti, efficacia di giudicato. La prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado resta irrilevante a fronte dell’inammissibilità originaria del ricorso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, con pena detentiva e pecuniaria e confisca del denaro, della sostanza stupefacente e degli oggetti in sequestro.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta; la confisca del denaro, priva di vincolo di pertinenzialità; il mancato rilievo della prescrizione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che al giudice di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito e saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante confronti con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non è consentita una nuova valutazione delle prove, né una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti in appello e motivatamente respinti è inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico. Il controllo di legittimità resta limitato alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di difetti o illogicità evidenti.
Sul fine di spaccio, la Corte territoriale ha desunto la destinazione alla cessione dal frazionamento in dosi, dal numero delle stesse, dalla detenzione in luoghi diversi e dal contesto, elementi giudicati non illogici; la censura difensiva proponeva in realtà una lettura alternativa delle prove, non consentita in legittimità.
Quanto alla confisca del denaro, il motivo è inammissibile perché l’aspetto non era stato devoluto con l’atto di impugnazione, limitato all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Sui punti non devoluti la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato.
Il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: il termine massimo, tenuto conto degli atti interruttivi, è di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., con scadenza successiva alla sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente, fondata sulla gravità del fatto, e la pena risulta determinata nel minimo edittale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso