Continuazione in executivis: necessaria verifica approfondita degli indicatori del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 9990 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili richiede, anche ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., una approfondita verifica giurisdizionale della sussistenza di concreti indicatori del disegno criminoso unitario, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Tale verifica non può essere compiuta sulla base di argomentazioni meramente assertive, presunzioni o congetture processuali, ma deve confrontarsi con le emergenze dei procedimenti definiti. L’unicità del programma criminoso non è assimilabile a una concezione esistenziale fondata sulla reiterazione di attività illecite, che integra invece gli estremi della recidiva o dell’abitualità nel reato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di applicazione della continuazione presentata dal condannato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati giudicati da quattro distinte sentenze irrevocabili. A fondamento del diniego, il giudice indicava l’eterogeneità delle condotte e l’assenza di elementi comprovanti la preordinazione criminosa.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice considerato l’omogeneità esecutiva dei reati, tutti consistenti in condotte usurarie, e la loro contiguità temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia di continuazione, evidenziando come la verifica dell’unicità del programma criminoso non possa fondarsi su mere presunzioni, richiedendosi la dimostrazione che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un disegno unitario nelle sue linee fondamentali. Ha inoltre precisato che la reiterazione criminosa quale programma di vita è penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo una logica opposta a quella del favor rei sottesa alla continuazione.
Nel caso di specie, i reati riguardavano condotte usurarie abituali, collegate a comportamenti strumentali, commessi in contesti territoriali contigui e con cesure temporali non significative. La circostanza che al condannato fossero state negate le attenuanti generiche per la stabile commissione dei delitti, così come la probabile necessità di un’accurata ricerca di risorse economiche da destinare all’attività illecita, imponevano una verifica approfondita circa la sussistenza del disegno unitario.
Il provvedimento impugnato, tuttavia, si era limitato a escludere la continuazione in termini assertivi, valorizzando il solo dato dell’omogeneità dei reati, senza compiere alcuna ricognizione dell’attività usuraria e delle sue concrete modalità esecutive. La Corte ha quindi censurato tale approccio, ritenendo necessaria una valutazione che si confrontasse con le emergenze dei quattro procedimenti definiti.
Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, la Corte ha statuito che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — non essendo sufficiente valorizzare uno solo di essi quando i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’ordinanza è stata conseguentemente annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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