Illegittima la stessa pena base per reato non aggravato dopo esclusione dell’aggravante (Cass. pen. Sez. 2 n. 17515 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, esclusa un’aggravante, ridetermini la pena per un reato non aggravato nella stessa misura della pena base applicata in primo grado per il medesimo reato pluriaggravato, deve sorreggere tale scelta con una motivazione più che adeguata e puntuale. L’identità di trattamento sanzionatorio per situazioni oggettivamente diverse, in assenza di una specifica giustificazione, integra un iter motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, pur essendo espressione di una valutazione discrezionale del giudice di merito, sono soggette al sindacato di legittimità quando risultino frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non siano sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Con sentenza del 20/05/2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’impugnazione proposta dal solo imputato, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia del 02/10/2024. Il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile di tentata estorsione pluriaggravata (dalle più persone riunite e dalla recidiva) e di lesioni personali, condannandolo alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.975 di multa, dopo la riduzione per il rito abbreviato.
La Corte territoriale, invece, escludeva l’aggravante delle più persone riunite, riconosceva l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminava la pena in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, in quanto il giudice d’appello aveva applicato al reato non aggravato la stessa pena base (anni 4 di reclusione) determinata dal Tribunale per il reato aggravato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ricostruito l’iter logico seguito dai giudici di merito, evidenziando come il Tribunale avesse applicato al delitto di tentata estorsione, ritenuto aggravato ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e con la recidiva, la pena base di anni 4 di reclusione. La Corte di appello, dopo aver escluso l’aggravante e la recidiva e riconosciuto l’attenuante generica, ha invece determinato la pena base per la tentata estorsione non aggravata in anni 4, per poi applicare le diminuzioni e gli aumenti conseguenti.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente, osservando che la Corte territoriale ha posto in essere un trattamento sanzionatorio identico per situazioni giuridiche differenti: un reato pluriaggravato in primo grado e un reato scevro da aggravanti in appello. Pur riconoscendo il potere del giudice di merito di rideterminare la pena, la Cassazione ha precisato che tale scelta, discostandosi dai minimi edittali in misura significativa, impone un onere motivazionale rafforzato.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010, Contaldo, la Corte ha ribadito che le statuizioni in materia di pena sfuggono al sindacato di legittimità solo se non sono frutto di arbitrio o illogicità e sono sorrette da motivazione adeguata. Nel caso in esame, invece, la motivazione è del tutto carente, non essendo stato spiegato perché una pena base ritenuta congrua per un reato grave dovesse essere confermata anche per un reato meno grave.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, affinché colmi le lacune motivazionali evidenziate e si attenga ai principi di diritto sopra indicati.
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Nota della Redazione
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