Doppia conforme e vizi di violazione di legge: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 5259 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Ove la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per la doppia conforme di cui all’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c.

Il Fatto

I proprietari di due edifici, siti in un comune dell’isola d’Ischia, hanno citato in giudizio i titolari di un edificio adiacente, lamentando l’installazione all’ingresso di un cortile asseritamente comune di un paletto estraibile in ferro munito di lucchetto, con parcheggio di un’autovettura e impedimento del passaggio pedonale e carrabile.

Gli attori hanno chiesto in via principale che il cortile fosse dichiarato necessario all’uso comune dei tre edifici ai sensi dell’art. 1117 c.c. e, in subordine, l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio, con condanna al ripristino dei luoghi. I convenuti hanno rivendicato la proprietà esclusiva del cortile. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d’appello ha respinto l’appello principale e quello incidentale. Ricorrono per cassazione due degli attori originari.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del primo motivo d’appello, oltre a violazione di norme di diritto e a omesso esame di fatto decisivo. La Corte lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.

Sotto il primo profilo, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile perché ricorre la doppia conforme, operando l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. applicabile ratione temporis. La Corte ribadisce la giurisprudenza costante: la violazione di legge presuppone un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità, richiamando Sez. I n. 3340 del 2019 e Sez. I n. 24155 del 2017.

Nel caso concreto non si pone alcun problema interpretativo della norma. Quanto all’omessa pronuncia, il vizio non sussiste: il giudice d’appello ha risposto alla censura, osservando che la sentenza di primo grado, seppur sinteticamente, aveva indicato le ragioni del rigetto di entrambe le domande, sicché l’obbligo di motivazione doveva dirsi adempiuto, con indicazione e valutazione delle fonti di prova.

Il secondo motivo contesta, ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 1061, 1117, 2697 e 2712 c.c. e degli artt. 192 e 112 c.p.c., oltre agli artt. 244 c.p.c., 49 e 889 c.c. La Corte lo dichiara inammissibile perché di lettura oltremodo difficile, affastella varie denunzie senza specificarle, in contrasto con Sez. Un. n. 23745 del 2020; per il resto contesta l’omesso esame di fatti decisivi, ancora una volta impedito dalla doppia conforme, ovvero la valutazione di inattendibilità dei testimoni, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in legittimità.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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