ICI, esenzione enti religiosi solo se la retta è simbolica (Cass. civ. Sez. V n. 3674 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 203/2005 e del d.l. n. 223/2006, richiede il concorso cumulativo del requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell’ente, e del requisito oggettivo, concernente la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività tassativamente elencate. L’attività didattica deve essere svolta con modalità non commerciali, e cioè a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Per corrispettivo simbolico deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale e del tutto residuale ammontare, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso e da rendere la prestazione più prossima a una erogazione gratuita. Spetta al contribuente provare, in concreto, che l’attività è esercitata con tali modalità.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico con sede in Taranto, che gestisce un istituto scolastico, riceveva un avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2010, con cui il Comune contestava la spettanza dell’esenzione invocata sugli immobili destinati all’attività didattica.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dell’istituto, annullando l’atto sul presupposto della natura non commerciale dell’attività, avallata dal regolamento interno e dall’assenza di scopo di lucro. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia riformava integralmente la decisione, confermando l’avviso: l’esenzione non spetta agli immobili oggettivamente destinati ad attività commerciali, come dimostrato dalle rette riscosse e dal bilancio prodotto. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’istituto, resistito dal Comune.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso — violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e omesso esame del parametro del costo medio per studente — sono esaminati congiuntamente perché connessi e rigettati. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dell’esenzione, dal testo vigente fino al 2005 alle integrazioni del d.l. n. 203/2005 e del d.l. n. 223/2006, che hanno ammesso il beneficio per le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Il requisito oggettivo non può desumersi da documenti che attestino a priori la destinazione dell’immobile. Occorre verificare se l’attività, pur rientrante tra quelle esenti, sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale. Su questo terreno si colloca la distribuzione degli oneri probatori: il contribuente deve dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. Sez. 5 n. 6711 del 2015, Cass. Sez. 5 n. 28578 del 2020) e la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, secondo cui l’esenzione non integra un aiuto di Stato solo se l’attività è esercitata con modalità non economiche, e cioè gratuitamente o dietro un importo simbolico.
La verifica sulla remunerazione impone una valutazione puntuale, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, basata sull’irrisorietà della retta. Il discrimine è la ret ta: la sua inidoneità a porsi come larvata forma retributiva dell’attività didattica. I giudici di merito hanno ritenuto che le rette scolastiche riscosse, comprese tra 1.080,00 e 1.260,00 euro annui ad allievo, non fossero simboliche pur essendo inferiori a quelle di mercato.
La Corte ribadisce il principio di diritto già affermato da Cass. n. 27821/2023: per corrispettivo simbolico deve intendersi quello di irrisorio e residuale ammontare, non rapportabile al servizio reso, di natura meramente formale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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