Decadenza triennale e riliquidazione della pensione: colpisce solo i ratei pregressi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27116 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato, ossia dal 6 luglio 2011. In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la medesima decadenza opera, in considerazione della natura della prestazione, solo sulle differenze dei ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale. Essa non travolge l’intera pretesa di rideterminazione, i ratei futuri e quelli infratriennali, perché diversamente si vanificherebbe il diritto alla pensione garantito dall’art. 38 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità, ha chiesto la ricostituzione del trattamento mediante accredito del maggior valore retributivo delle settimane di contribuzione figurativa per malattia, in modo da includere nella base di calcolo anche le competenze extramensili. Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Perugia, in riforma, ha invece accolto l’appello dell’ente previdenziale.
Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 3 e 6, d.P.R. n. 639 del 1970 e dell’art. 6 d.l. n. 103 del 1991, conv. dalla legge n. 166 del 1991. L’ente si è difeso con controricorso e il ricorrente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Le due censure, strettamente connesse, sono esaminate congiuntamente e risultano fondate nei termini di seguito indicati. La Suprema Corte dà continuità a un orientamento consolidato, richiamando la sentenza n. 28416 del 2020 e le successive n. 17430 del 2021, n. 4858 del 2022 e n. 15446 del 2024.
Il principio, affermatosi dall’ordinanza n. 7756 del 2016 e confermato dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015, è che il termine di decadenza introdotto dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 per le azioni di adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte trova applicazione anche rispetto a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione. La nuova previsione di un termine prima non previsto non può avere effetto retroattivo, facendolo decorrere prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito.
La questione centrale riguarda la portata della decadenza: se essa sia tombale, travolgendo ogni differenza, o mobile, limitandosi ai ratei per i quali il termine è decorso. La Corte opta per la seconda lettura sulla base della lettera delle norme. L’art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, e l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 chiarisce che la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi. L’art. 47-bis, introdotto dalla medesima riforma, conferma che l’intento del legislatore è incidere unicamente sui ratei arretrati.
Una lettura estensiva all’intera pretesa di rideterminazione sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. ogni volta in cui la prestazione riconosciuta non salvaguardi il nucleo essenziale del trattamento. La decadenza riferita ai soli ratei ultratriennali realizza il bilanciamento tra il diritto alla pensione, imprescrittibile e costituzionalmente protetto, e l’obiettivo di certezza perseguito dal legislatore. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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