Doppia indennità al giudice onorario solo per due udienze distinte (Cass. civ. Sez. II n. 10546 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell’indennità giornaliera previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, applicabile ratione temporis, va riconosciuto solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte. È necessario che nell’arco del medesimo impegno quotidiano il magistrato onorario abbia trattato giudizi di diversa tipologia (di cognizione, di esecuzione o cautelare) oppure abbia tenuto udienze pubbliche e camerali. Non soccorre, invece, la mera diversità del numero di ruolo, dell’identità soggettiva degli imputati o del rito impiegato, né la doppia indennità è dovuta in caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione del medesimo iter procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, già viceprocuratore onorario presso una Procura della Repubblica, aveva chiesto al Ministero della Giustizia il pagamento della seconda indennità giornaliera per le attività di udienza svolte tra il marzo 2001 e l’aprile 2008, sostenendo di aver trattato nella stessa giornata procedimenti di tipo diverso davanti al medesimo giudice.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, accogliendo una nozione unitaria di udienza, intesa come segmento temporale continuo in cui vengono trattati affari processuali anche diversi, con conseguente irrilevanza della diversità dei procedimenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli abrogati artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell’ordinamento giudiziario, applicabili ratione temporis nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008. La tesi del ricorrente è che il concetto di udienza non sia legato al giudice che la tiene né all’arco temporale di trattazione, ma alla tipologia dei giudizi da trattare secondo determinati ruoli, con distinzione tra udienza dibattimentale, udienza di convalida e procedimenti in camera di consiglio.

La Corte dichiara il motivo fondato e richiama la sentenza della Prima Sezione Civile n. 33502 dell’1.12.2023, che ha affermato il principio secondo cui la duplicazione dell’indennità spetta solo quando il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte, avendo trattato giudizi di diversa tipologia o tenuto udienze pubbliche e camerali.

Il Collegio esclude espressamente che rilevino la diversità del numero di ruolo, l’identità soggettiva degli imputati o i riti impiegati. Nega altresì che la doppia indennità sia dovuta in caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, qualificati come meri sviluppi in progressione nell’ambito del medesimo procedimento.

La sentenza impugnata aveva adottato una nozione unitaria di udienza, comprensiva di un segmento temporale continuo in cui vengono trattati affari processuali anche diversi. Tale ricostruzione è giudicata non conforme ai principi di diritto stabiliti dal precedente richiamato.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché valuti se l’attrice abbia trattato nella stessa giornata procedimenti in fase dibattimentale, riti speciali o giudizi di esecuzione della pena. Il giudice di rinvio provvede anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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